Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 44 pagine

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L’articolo 43 si ispira all’articolo 21 PA II CEAG.

Art. 44 Responsabilità civile degli agenti

Quando gli agenti di uno Stato Parte operano in un altro Stato Parte secondo gli articoli 39–42 (tecniche investigative speciali, indagini sotto copertura, squadre investigative comuni e osservazione transfrontaliera), il primo Stato Parte è responsabile dei danni da essi causati nell’adempimento della missione, conformemente al diritto interno dello Stato Parte in cui essi operano (par. 1).

Lo Stato Parte nel quale sono stati causati i danni provvede alla loro riparazione alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti (par. 2). Inoltre, lo Stato Parte i cui agenti hanno causato i danni rimborsa integralmente le somme versate alla vittima (par. 3).

L’articolo 44 si ispira all’articolo 22 PA II CEAG.

Art. 45 Cooperazione internazionale ai fini della confisca

Il tenore dell’articolo 45 è più ampio rispetto a quello corrispondente del diritto svizzero (art. 69 e segg. CP) perché prevede la possibilità di confiscare beni destinati alle vittime a titolo di riparazione (cfr. art. 83). La confisca secondo l’articolo 45 comprende infatti, assieme ai proventi del crimine e ai beni il cui valore corrisponde a quello dei proventi, anche altri beni destinati alle vittime a titolo di riparazione. Tuttavia, la disposizione vale soltanto per i proventi di un crimine al quale si applica la Convenzione, ossia un crimine internazionale. Il nesso tra il reato e i beni, tipico del diritto svizzero, resta dunque intatto. Un esempio è dato dai proventi dello sfruttamento illegale di risorse naturali nelle zone di conflitto, che adempie la fattispecie del saccheggio e costituisce un crimine di guerra secondo il diritto svizzero e il diritto internazionale. Questi beni potrebbero essere confiscati, esplicitamente anche a titolo di riparazione.

L’intero articolo è subordinato al diritto nazionale. Il diritto svizzero in materia di confisca è conforme a quello della Convenzione (cfr. par. 1).

Uno Stato Parte che ha ricevuto una richiesta per la confisca di proventi del crimine o di beni a titolo di riparazione che si trovano sul suo territorio, può:

• trasmettere la richiesta alle sue autorità competenti al fine di ottenere un ordine di confisca e far eseguire l’ordine emesso (par. 1 lett. a); o

• trasmettere alle sue autorità competenti un ordine di confisca emesso da un tribunale nel territorio dello Stato Parte richiedente, nella misura in cui esso sia relativo a proventi del crimine, beni, attrezzature o altri strumenti utilizzati o destinati a essere utilizzati per crimini, che si trovano sul territorio dello Stato Parte richiesto (par. 1 lett. b).

Secondo il paragrafo 10, anche gli ordini o le misure previsti per la confisca sono adottati dallo Stato Parte richiesto in conformità al suo diritto nazionale.

Art. 46 Restituzione

Lo Stato Parte richiesto può, nei limiti consentiti dal diritto nazionale, mettere a disposizione dello Stato Parte richiedente i beni sequestrati o confiscati ottenuti attraverso crimini internazionali. Lo Stato Parte richiedente può decidere di restituire i beni ai loro legittimi proprietari (par. 1).

Anche le disposizioni in materia di consegna sono subordinate al diritto nazionale e la Convenzione non genera ulteriori obblighi. Nel diritto svizzero, la consegna a scopo di restituzione alle vittime è retta dall’articolo 74a AIMP.