Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 44 pagine

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Lo Stato Parte richiesto che trasmette oggetti, documenti, incartamenti o elementi di prova può rinunciare a restituirli se ciò può favorirne la restituzione al legittimo proprietario (par. 2).

L’articolo 46 si basa sull’articolo 14 paragrafo 2 UNTOC.

Art. 47 Destinazione degli averi confiscati

Uno Stato Parte che, conformemente all’articolo 45, confisca proventi del crimine o beni ne dispone in conformità al suo diritto nazionale e le sue procedure amministrative (par. 1).

Gli Stati Parte che agiscono su richiesta di un altro Stato Parte prendono in considerazione la restituzione dei beni o proventi del crimine confiscati oppure del valore corrispondente allo Stato Parte richiedente, affinché questo possa risarcire le vittime dei crimini (par. 2). Per la restituzione entra in linea di conto anche la ripartizione dei beni confiscati (sharing) con altri Stati Parte (par. 3).

Il sistema di consegna svizzero, retto dall’articolo 74a AIMP, dalla procedura di exequatur e dalla ripartizione secondo la legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati32, è compatibile con la Convenzione.

Art. 48 Trasferimento dei procedimenti

Gli Stati Parte possono trasferirsi reciprocamente i procedimenti penali per un crimine internazionale al quale applicano la Convenzione, se ciò è nell’interesse della corretta amministrazione della giustizia, in particolare nei casi in cui sono coinvolte più giurisdizioni.

Art. 49 Campo di applicazione del capitolo IV

La Convenzione si applica quando la persona oggetto della richiesta di estradizione dello Stato Parte richiedente si trova nel territorio dello Stato Parte richiesto (par. 1).

L’estradizione è accordata se il crimine è punito con una pena detentiva della durata massima di almeno un anno in virtù del diritto nazionale sia dello Stato Parte richiesto sia dello Stato Parte richiedente. Se nello Stato Parte richiedente la persona è stata condannata a una pena detentiva, la pena residua da scontare deve essere di almeno sei mesi (par. 2).

Inoltre, se la richiesta di estradizione riguarda più crimini distinti, di cui ad almeno uno rientra nel campo di applicazione della Convenzione, lo Stato Parte richiesto può applicare la Convenzione anche a tali crimini (par. 3).

I crimini contemplati dalla Convenzione sono considerati a tutti gli effetti crimini coperti dai trattati di estradizione conclusi tra gli Stati Parte (par. 4).

Art. 50 Base giuridica dell’estradizione

In assenza di un altro trattato di estradizione tra due Stati Parte, la Convenzione funge da fondamento giuridico in relazione ai crimini ai quali si applica.

Art. 51 Motivi per rifiutare l’estradizione

La Convenzione elenca i motivi per rifiutare l’estradizione. Questi motivi si fondano su interessi fondamentali e sono gli stessi di quelli previsti in altri trattati internazionali o nel diritto nazionale in materia di assistenza giudiziaria. Si tratta in primo luogo di motivi cogenti a tutela dei diritti umani, quali il divieto di discriminazione (par. 1 lett. a), della pena capitale (par. 1 lett. b) e della tortura (par. 1 lett. d), nonché a tutela dei diritti procedurali fondamentali, quali il divieto dell’ergastolo senza possibilità di

32 LRVC; RS 312.4 21/44