Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 44 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo
scarcerazione condizionale o di una pena di durata indeterminata (par. 2 lett. a), il rispetto del principio ne bis in idem (par. 1 lett. c; par. 2 lett. c), il divieto di un tribunale d’eccezione o di un tribunale speciale (par. 1 lett. e) o la prescrizione fatto salvo l’articolo 11 (par. 2 lett. i).
L’estradizione può inoltre essere rifiutata se la richiesta non è formulata conformemente alle disposizioni della Convenzione (par. 2 lett. g) o se l’esecuzione della richiesta reca pregiudizio alla sovranità, alla sicurezza, all’ordine pubblico o ad altri interessi fondamentali dello Stato Parte richiesto (par. 2 lett. j).
Infine, prima di respingere una richiesta di estradizione, lo Stato Parte richiesto si consulta con lo Stato Parte richiedente per valutare se l’estradizione può essere concessa nei termini e alle condizioni ritenute necessarie. Se lo Stato Parte richiedente accetta l’estradizione a tali condizioni, è tenuto a ottemperarvi (par. 3).
Art. 52 Regola della specialità
Una persona estradata non può essere perseguita, condannata o detenuta in vista dell’esecuzione di una condanna o di una misura di sicurezza diversa da quella per cui è stata estradata, tranne se lo Stato Parte che la ha estradata vi acconsente o se la persona, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato in cui è stata estradata, non lo ha fatto nei 45 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva o è ritornata su tale territorio dopo averlo lasciato (par. 1 lett. a–b).
Art. 53 Riestradizione a uno Stato terzo
Il consenso dello Stato Parte richiesto è necessario per permettere allo Stato Parte richiedente di consegnare la persona estradata a un altro Stato Parte o a uno Stato terzo, salvo nel caso in cui tale persona, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato in cui è stata estradata, non lo ha fatto nei 45 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva o è ritornata su tale territorio dopo averlo lasciato (art. 52 par. 1 lett. b).
Art. 54 Estradizione di propri cittadini
Ogni Stato Parte può rifiutare l’estradizione di un suo cittadino a condizione che sia in grado di condurre in autonomia il relativo procedimento penale (par. 1). Uno Stato che estrada un suo cittadino può imporre la condizione che lo Stato Parte di condanna glielo restituisca per fargli scontare in patria la pena inflitta (par. 2). Qualora venisse rifiutata l'estradizione per l'esecuzione di una pena detentiva già pronunciata, lo Stato Parte che rifiuta l'estradizione è tenuto, in conformità al suo diritto nazionale, a eseguire la pena (par. 3)
Art. 55 Esecuzione della richiesta
L’esecuzione di una richiesta di estradizione è soggetta alle condizioni previste dal diritto nazionale dello Stato Parte richiesto (par. 1). Nel diritto svizzero, l’esecuzione di una richiesta di estradizione è retta dall’articolo 56 segg. AIMP.
Art. 56 Richiesta e atti allegati
Le richieste di estradizione sono formulate per scritto (par. 1). A seconda dei casi, contengono, a seconda del caso, una segnalazione dell’estradando (par. 2 lett. a), il testo della pertinente disposizione di legge che qualifica il crimine (par. 2 lett. b), un ordine di arresto nonché una descrizione dei fatti costitutivi del crimine e del luogo in cui è stato commesso (par. 2 lett. c), la sentenza o qualsiasi altro documento che riporti la condanna dell’estradando (par. 2 lett. d–f) e, infine, informazioni e/o prove supplementari previste dal diritto nazionale dello Stato Parte richiesto (par. 3).
Art. 57 Riservatezza delle richieste di estradizione