Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 44 pagine
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Lo Stato Parte richiesto serba la riservatezza sulla richiesta di estradizione, il suo contenuto e la decisione in merito, salvo quanto necessario per eseguirla. Se lo Stato Parte richiesto non può ottemperare alla richiesta di riservatezza, ne informa lo Stato Parte richiedente, che decide se la richiesta vada comunque eseguita. Quest’ultima parte dell’articolo 57 è fondamentale per la Svizzera, che non potrà serbare la riservatezza delle richieste in quanto, ai sensi dell’articolo 52 AIMP, la persona oggetto della richiesta di estradizione ha il diritto di essere sentita prima della relativa decisione. La disposizione è tuttavia considerata accettabile dalla Svizzera visto che prevede la possibilità di derogare al principio di riservatezza e che le richieste basate sulla Convenzione riguardano crimini internazionali di competenza esclusiva del MPC.
Art. 58 Richieste concorrenti
Nel caso di richieste di estradizione concorrenti presentate da più di uno Stato Parte o da una corte o un tribunale penale internazionale competente, lo Stato Parte richiesto decide tenendo conto di qualsiasi obbligo riguardante la priorità giurisdizionale in virtù di un accordo internazionale che lo vincola (par. 1). In assenza di un tale accordo, lo Stato Parte richiesto decide tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, quali la gravità relativa dei crimini e il luogo in cui sono stati commessi, le date rispettive delle richieste, la cittadinanza dell’estradando, la cittadinanza della vittima o delle vittime e la possibilità di una successiva estradizione in un altro Stato Parte (par. 2).
Art. 59 Carcerazione provvisoria in vista di estradizione
Lo Stato Parte richiesto può, su domanda dello Stato Parte richiedente, porre in stato di custodia la persona di cui si richiede l’estradizione (par. 1).
La richiesta di carcerazione provvisoria contiene, in particolare, una segnalazione dell’estradando, il tenore della pertinente disposizione di legge che qualifica il crimine, un ordine di arresto e una descrizione dei fatti costitutivi del crimine e del luogo in cui è stato commesso (par. 2).
Lo Stato Parte richiesto comunica senza indebito indugio allo Stato Parte richiedente l’esito del trattamento della richiesta di carcerazione provvisoria (par. 3).
Art. 60 Considerazione dei periodi di detenzione
Nel determinare la durata complessiva della detenzione da scontare in seguito alla pronuncia di una pena privativa della libertà o di una misura di sicurezza, lo Stato Parte richiedente è incoraggiato a tenere conto, in conformità al suo diritto nazionale, di tutti i periodi di detenzione risultanti dall’esecuzione di una richiesta di estradizione nello Stato Parte richiesto.
Art. 61 Consegna dell’estradando
Se alla richiesta è dato luogo, lo Stato Parte richiedente e lo Stato Parte richiesto si consultano e convengono luogo e data della consegna. Lo Stato Parte richiesto comunica inoltre allo Stato Parte richiedente per quanto tempo l’estradando è stato detenuto in vista dell’estradizione (par. 1).
Se per casi di forza maggiore è impossibile consegnare o accogliere l’estradando, gli Stati Parte coinvolti si consultano e possono convenire una nuova data di consegna (par. 3). Tuttavia, l’estradando che non sia stato consegnato nella data convenuta può essere rilasciato allo scadere di 30 giorni da tale data e dev’essere in ogni caso rilasciato allo scadere di 45 giorni, sempre che lo Stato Parte richiesto non disponga altrimenti. Lo Stato Parte richiesto può rifiutare l’estradizione per lo stesso crimine (par. 2).
Art. 62 Consegna rinviata o temporanea