Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 44 pagine

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Lo Stato Parte richiesto può, dopo aver approvato la richiesta di estradizione, rinviare la consegna dell’estradando, affinché possa essere perseguito sul suo territorio o, se è già stato condannato, affinché possa subire sul suo territorio una pena inflitta per un crimine diverso da quello per il quale è chiesta l’estradizione (par. 1). Lo Stato Parte richiesto può consegnare temporaneamente allo Stato Parte richiedente l’estradando, alle condizioni da determinare di comune intesa fra gli Stati Parte coinvolti (par. 2).

Art. 63 Procedura semplificata di estradizione

Lo Stato Parte richiesto può accordare l’estradizione semplificata se il suo diritto nazionale lo permette e se l’estradando acconsente all’estradizione secondo la procedura prevista dal diritto nazionale dello Stato Parte richiesto. Nel diritto svizzero, l’estradizione semplificata è retta dall’articolo 54 AIMP.

Art. 64 Consegna di oggetti

Su domanda dello Stato Parte richiedente e nella misura consentita dal proprio diritto nazionale, lo Stato Parte richiesto può sequestrare e consegnare gli oggetti che potrebbero servire come elementi di prova (par. lett. a) o che provengono dal crimine (par. 1 lett. b). L’articolo 45 AIMP disciplina il sequestro conservativo.

Art. 65 Transito dell’estradando

Per l’estradizione verso il territorio di uno Stato Parte attraverso il territorio di un altro Stato Parte, lo Stato Parte nel cui territorio la persona dev’essere estradata chiede per scritto all’altro Stato Parte di autorizzare il transito dell’estradando sul suo territorio. Questa disposizione non si applica se per il trasporto è usata la via aerea e non sono previsti scali nel territorio dell’altro Stato Parte (par. 1). Nel diritto svizzero, il transito di un detenuto è retto dall’articolo 20a AIMP.

A tal fine, lo Stato Parte richiesto tratta la richiesta e le dà rapidamente seguito, a meno che ciò non pregiudichi i suoi interessi fondamentali (par. 2).

Lo Stato Parte attraverso il quale transita l’estradando assicura che sussistano le condizioni legali per mantenerlo in stato di detenzione durante il transito (par. 3). La disposizione corrisponde all’articolo 72 capoverso 2 AIMP. A differenza del diritto svizzero (art. 7 cpv. 2 AIMP), la Convenzione consente anche di rifiutare una richiesta di autorizzazione per il transito di un cittadino attraverso il proprio territorio (par. 6).

Art. 66 Campo di applicazione del capitolo V e definizioni in materia di trasferimento di condannati

Una persona condannata in uno Stato Parte per un crimine al quale si applica la Convenzione può essere trasferita in un altro Stato Parte per scontare la pena inflittale.

Art. 67 Condizioni del trasferimento

Il trasferimento di una persona condannata per un crimine cui si applica la Convenzione può essere chiesto dallo Stato Parte di condanna o dallo Stato Parte di esecuzione (par. 1). Il condannato può esprimere, sia presso lo Stato Parte di condanna, sia presso lo Stato Parte di esecuzione, il desiderio di essere trasferito (par. 2).

Il trasferimento può avere luogo ad una serie di condizioni. Il condannato deve essere cittadino dello Stato Parte di esecuzione (par. 3 lett. a), dove per cittadino si intende la definizione data all’articolo 9. La sentenza deve essere definitiva (par. 3 lett. b), non impugnabile. La durata della condanna ancora da scontare deve essere di almeno sei mesi (par. 3 lett. c). Il condannato o, in determinati casi, il suo rappresentante deve consentire al trasferimento (par. 3 lett. d). Infine, gli Stati Parte devono accordarsi sul trasferimento (par. 3 lett. e).

Art. 68 Obbligo di fornire informazioni 24/44