Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 44 pagine
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Il condannato deve essere informato dallo Stato Parte di condanna del possibile trasferimento e delle sue conseguenze giuridiche (par. 1). Deve inoltre essere informato di ogni passo intrapreso dallo Stato Parte di condanna o dallo Stato Parte di esecuzione, come pure di ogni decisione presa da uno dei due Stati Parte in merito a una richiesta di trasferimento (par. 5).
Se il condannato ha espresso allo Stato Parte di condanna il desiderio di essere trasferito, questo Stato deve informarne lo Stato Parte di esecuzione il più presto possibile (par. 2); il condannato non può tuttavia fare domanda di trasferimento, prerogativa esclusiva dei due Stati Parte. Lo Stato Parte di condanna comunica alcune informazioni su domanda dello Stato Parte di esecuzione (par. 4), ad esempio le generalità del condannato (par. 3 lett. a), eventualmente il suo indirizzo (par. 3 lett. b), un esposto dei fatti che hanno dato adito alla condanna (par. 3 lett. c) o informazioni in merito alla condanna (par. 3 lett. d–e) e, se necessario, una dichiarazione indicante che la richiesta di trasferimento è presentata in virtù della Convenzione (par. 3 lett. f).
Art. 69 Richieste, risposte e atti allegati
Le richieste di trasferimento e le risposte devono essere trasmesse per scritto (par. 1). Questo compito spetta ai ministeri della giustizia degli Stati Parte, nel caso della Svizzera all’UFG (art. 104 cpv. 1 AIMP). A tal fine, lo Stato Parte richiesto deve informare lo Stato Parte richiedente della propria decisione di accettare o rifiutare il trasferimento richiesto e, su domanda, indicare i motivi del rifiuto (par. 2).
Su domanda dello Stato Parte di condanna, lo Stato Parte di esecuzione deve fornire un documento o una dichiarazione indicante che il condannato è un suo cittadino (par. 3 lett. a), una copia delle pertinenti disposizioni del proprio diritto nazionale dai quali risulta che la condanna pronunciata dallo Stato Parte di condanna è conforme al proprio ordinamento (par. 3 lett. b), informazioni sulle modalità di esecuzione della condanna in caso di trasferimento (par. 3 lett. c) e informazioni sul rilascio condizionale o anticipato (par. 3 lett. d).
Gli atti da allegare a sostegno della domanda secondo il diritto svizzero sono elencati nell’articolo 103 AIMP, compatibile con la Convenzione.
Art. 70 Consenso e verifica
Lo Stato Parte di condanna fa sì che chi deve consentire al trasferimento lo faccia volontariamente e in piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano (par. 1). La Convenzione si basa infatti sul principio che l’esecuzione della condanna nello Stato Parte di esecuzione è subordinata al consenso preventivo del condannato. Lo Stato Parte di esecuzione è autorizzato a verificare, mediante un console o un altro funzionario designato in accordo con lo Stato Parte di esecuzione, le condizioni alle quali è stato dato il consenso (par. 2).
Il consenso del condannato è espressamente previsto, come condizione di consegna, dall’articolo 101 capoverso 1 AIMP e dall’articolo 7 della Convenzione sul trasferimento dei condannati33.
Art. 71 Persone che hanno lasciato lo Stato Parte di condanna
L’articolo 71 si applica quando un cittadino condannato di uno Stato Parte è fuggito o rientrato nel suo Stato di cittadinanza essendo a conoscenza di un procedimento penale in corso (par. 1 lett. a) o di una sentenza emessa nei suoi confronti nello Stato Parte di condanna (par. 1 lett. b). In entrambi i casi lo Stato Parte di condanna può
33 RS 0.343 25/44