Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 44 pagine
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chiedere allo Stato Parte di cui il condannato ha la cittadinanza di incaricarsi dell’esecuzione della condanna.
I due Stati Parte si scambiano informazioni relative all’identità del condannato e alle disposizioni del diritto nazionale dello Stato Parte di condanna e dello Stato Parte di cui il condannato ha la cittadinanza (par. 2).
Per trasferire l’esecuzione della condanna non è necessario il consenso del condannato (par. 3). Tale trasferimento è disciplinato in modo analogo anche dall’articolo 2 del Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati34.
Art. 72 Condannati oggetto di un ordine di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera
L’articolo 72 tratta i casi in cui al condannato non è più permesso soggiornare nel territorio dello Stato Parte di condanna dopo aver scontato la condanna. In questi casi è possibile trasferire il condannato senza il suo consenso (par. 1), purché ne sia considerato il parere (par. 2). L’articolo disciplina la procedura applicabile e prevede alcune restrizioni (par. 3 segg.): si applica alle decisioni giudiziarie e amministrative che obbligano il condannato a lasciare il territorio dello Stato Parte di condanna entro un termine stabilito. In Svizzera i destinatari sono gli stranieri nei cui confronti va eseguito un ordine di allontanamento o di espulsione (generalmente accompagnato da un divieto d’entrata in Svizzera).
Art. 73 Conseguenze del trasferimento per lo Stato Parte di condanna
La presa in consegna del condannato da parte delle autorità dello Stato Parte di esecuzione sospende l’esecuzione della condanna nello Stato Parte di condanna (par. 1). Lo Stato Parte di condanna non può più eseguire la condanna quando lo Stato Parte di esecuzione ne considera terminata l’esecuzione (par. 2).
L’articolo 73 corrisponde all’articolo 8 della Convenzione sul trasferimento dei condannati.
Art. 74 Conseguenze del trasferimento per lo Stato Parte di esecuzione
Le autorità dello Stato Parte di esecuzione devono proseguire l’esecuzione della condanna (par. 1 lett. a) o convertire la condanna in una sanzione prevista dal diritto nazionale dello Stato Parte di esecuzione per lo stesso crimine (par. 1 lett. b).
L’esecuzione della condanna è disciplinata dal diritto nazionale dello Stato Parte di esecuzione, che è il solo competente per prendere tutte le decisioni in merito (par. 4). La disposizione corrisponde all’articolo 107 capoverso 1 AIMP, che subordina l’esecuzione al diritto svizzero.
L’articolo 74 si ispira in sostanza all’articolo 9 della Convenzione sul trasferimento dei condannati.
Art. 75 Proseguimento dell’esecuzione
In caso di proseguimento dell’esecuzione, lo Stato Parte di esecuzione è vincolato dalla natura giuridica e dalla durata della sanzione come risultano dalla condanna (par. 1). Qualora la natura o la durata della sanzione fossero incompatibili con il diritto nazionale dello Stato Parte di esecuzione, quest’ultimo può, mediante una decisione giudiziaria o amministrativa, adattare la sanzione inflitta dalla condanna da eseguire alla pena o alla misura previste dal proprio diritto nazionale per crimini della stessa natura. Quanto alla sua natura, tale pena o misura corrisponde, per quanto possibile, a quella inflitta
34 RS 0.343.1 26/44