Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 44 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo

dalla condanna da eseguire. Essa non può aggravare la sanzione inflitta dalla condanna da eseguire né eccedere il massimo previsto nel diritto nazionale dello Stato Parte di esecuzione (par. 2).

L’articolo 75 riprende il contenuto dell’articolo 10 della Convenzione sul trasferimento dei condannati.

Art. 76 Conversione della condanna

L’articolo 76 verte sulla conversione della condanna, ossia sulla procedura giudiziaria o amministrativa, chiamata exequatur, mediante la quale una sanzione prevista dal diritto nazionale dello Stato Parte di esecuzione sostituisce quella inflitta nello Stato Parte di condanna. Questa disposizione è essenziale nel caso in cui l’ordinamento penale dello Stato Parte di esecuzione differisce da quello dello Stato Parte di condanna per quanto riguarda la classificazione delle sanzioni o la durata della pena detentiva inflitta per un crimine della stessa natura. La conversione della condanna è retta dal diritto nazionale dello Stato Parte di esecuzione.

L’articolo 76 si ispira all’articolo 11 della Convenzione sul trasferimento dei condannati.

Art. 77 Revisione della sentenza

Solo lo Stato Parte di condanna ha il diritto di giudicare su un ricorso per revisione, dato che la revisione non riguarda l’esecuzione ma chiede il riesame della condanna definitiva alla luce di nuovi elementi di prova.

Spetta quindi allo Stato Parte di condanna la competenza esclusiva del ricorso per revisione, in particolare perché è il più facilitato a ottenere nuove prove in merito al punto contestato.

L’articolo 77 si ispira all’articolo 13 della Convenzione sul trasferimento dei condannati.

Art. 78 Cessazione dell’esecuzione

L’articolo 78 disciplina i casi in cui lo Stato Parte di esecuzione pone fine all’esecuzione della condanna in seguito a una decisione o misura dello Stato Parte di condanna che toglie carattere esecutorio alla condanna (p. es. in seguito alla revisione della sentenza). Lo Stato Parte di esecuzione deve porre fine all’esecuzione appena lo Stato Parte di condanna lo informa di una tale decisione o misura.

L’articolo 78 riprende il contenuto dell’articolo 14 della Convenzione sul trasferimento dei condannati.

Art. 79 Informazioni riguardanti l’esecuzione

L’articolo 79 stabilisce che lo Stato Parte di esecuzione fornisce allo Stato Parte di condanna informazioni riguardanti l’esecuzione della condanna:

a. quando ritiene terminata l’esecuzione della condanna (p. es. una volta scontata la pena);

b. se il condannato evade prima che l’esecuzione della condanna sia terminata; oppure

c. se lo Stato Parte di condanna gli chiede una relazione speciale.

Le informazioni di cui all’articolo 79 lettera a possono essere fornite singolarmente per ogni caso oppure sotto forma di rapporti periodici – per esempio annuali – su tutti i casi di esecuzione della condanna terminata in un determinato periodo.

L’articolo 79 si ispira all’articolo 15 della Convenzione sul trasferimento dei condannati.

Art. 80 Transito di condannati