Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 44 pagine
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L’articolo 80 disciplina il transito di un condannato dallo Stato Parte di condanna allo Stato Parte di esecuzione attraverso il territorio di un altro Stato Parte.
S’ispira all’articolo 16 della Convenzione sul trasferimento dei condannati, che a sua volta riprende il contenuto dell’articolo 21 della Convenzione europea di estradizione35 e dell’articolo 13 della Convenzione europea sull’efficacia internazionale delle sentenze penali36.
Art. 81 Definizione di vittima
Per «vittima», definita in conformità al Regolamento di procedura e di prova della CPI (regola 85), si intende ogni persona fisica lesa in seguito alla commissione di un crimine al quale si applica la Convenzione. Per «vittima» si può intendere anche un’organizzazione o istituzione che ha subito un danno diretto ai suoi beni (consacrati in particolare alla religione, all’insegnamento, all’arte, alla scienza o alla carità) oppure ai suoi monumenti storici, ospedali o ad altri luoghi od oggetti utilizzati a fini umanitari.
La Convenzione non esclude una definizione più ampia nel diritto nazionale. Secondo il diritto svizzero, sono vittime le persone la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa in seguito a un reato (art. 124 Cost.37 e art. 1 LAV38).
Art. 82 Protezione di vittime, testimoni, periti e altre persone
Le disposizioni dell’articolo 82 paragrafo 1 impongono agli Stati Parte di adottare le misure appropriate per assicurare una protezione efficacie da eventuali atti di rappresaglia o di intimidazione alle vittime, ai testimoni, ai loro familiari o rappresentanti, ai periti e a tutte le altre persone coinvolte o cooperanti nei procedimenti. Queste misure possono includere sia la protezione fisica di tutte le persone menzionate, ad esempio mediante procedure quali il trasferimento di domicilio e il riserbo sulle informazioni riguardanti la loro identità o dislocazione (par. 2 lett. a), sia la protezione delle vittime, dei testimoni e dei periti durante la loro deposizione, ad esempio ricorrendo a tecnologie della comunicazione quali videoconferenze o altri strumenti adeguati (par. 2 lett. b).
Le misure a tutela dei testimoni di cui al paragrafo 2 lettera b sono previste nella maggior parte dei procedimenti penali federali o cantonali. A livello nazionale, la LAV prevede misure di protezione della personalità come lo svolgimento delle udienze a porte chiuse e misure precauzionali intese a non far incontrare l’imputato e la vittima, oltre a consentire alla vittima di farsi accompagnare o di rifiutare la deposizione. Inoltre, la legge federale del 23 dicembre 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes)39 disciplina l’attuazione di programmi di protezione dei testimoni per persone minacciate a causa del loro coinvolgimento in un procedimento penale.
Art. 83 Diritti delle vittime
Gli Stati Parte, in conformità al loro diritto nazionale, provvedono a considerare le opinioni e le preoccupazioni delle vittime nel quadro del procedimento penale. In Svizzera tale partecipazione al procedimento penale è possibile in tutti i Cantoni. Le vittime ai sensi della LAV beneficiano inoltre delle misure di protezione e dei diritti procedurali fondamentali citati in precedenza.
Art. 84 Riunione degli Stati Parte
35 RS 0.353.1
36 STE n° 070
37 Costituzione federale; RS 101
38 Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati; RS 312.5
39 RS 312.2 28/44