Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 44 pagine

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La Riunione degli Stati Parte permette agli Stati Parte di esaminare qualsiasi emendamento alla Convenzione, ogni allegato supplementare (art. 88) e ogni altro testo conforme alla Convenzione, nonché l’introduzione di meccanismi istituzionali snelli ed efficienti in termini di costi (par. 2).

La prima Riunione degli Stati Parte è convocata su proposta di almeno un terzo degli Stati Parte allo scadere di cinque anni dall’entrata in vigore della Convenzione o allo scadere di due anni dal deposito del quindicesimo strumento di ratifica della Convenzione o di adesione alla stessa. In seguito gli Stati Parte possono riunirsi su proposta di almeno un terzo degli Stati Parte o su decisione della Riunione degli Stati Parte (par. 1).

Art. 85 Supporto temporaneo

In base al paragrafo 1, il Regno dei Paesi Bassi fornisce supporto temporaneo in merito alle informazioni pratiche, come i punti di contatto unici designati da ogni Stato Parte (art. 21 par. 4), appena possibile entro due anni dal deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione.

In base al paragrafo 2, il supporto temporaneo può estendersi anche alle informazioni riguardanti le lingue accettate (art. 22 par. 2), le indagini sotto copertura (art. 40 par. 4), l’osservazione transfrontaliera (art. 42 par. 5), le conseguenze del trasferimento per lo Stato Parte di esecuzione (art. 73 par. 2 e 5) e il transito di condannati (art. 80 par. 7) se i contributi finanziari volontari degli Stati Parte coprono i costi.

Art. 86 Composizione delle controversie

L’articolo 86 disciplina la composizione delle controversie relative all’interpretazione o applicazione della Convenzione. Gli Stati Parte si adoperano per risolvere le controversie mediante negoziazione (par. 1).

Qualsiasi controversia che non possa essere risolta mediante negoziazione entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione è, su domanda di uno degli Stati Parte coinvolti, sottomessa ad arbitrato. Se, decorsi sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato, gli Stati Parte non sono in grado di accordarsi sull’organizzazione dell’arbitrato, uno qualsiasi di tali Stati Parte può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia (par. 2).

Art. 87 Emendamenti alla Convenzione

Uno Stato Parte può proporre un emendamento alla Convenzione (par. 1). Ogni proposta di emendamento è comunicata al depositario, che la trasmette a tutti gli Stati Parte affinché possano esaminarla e decidere in merito in occasione della successiva Riunione degli Stati Parte (par. 2).

Gli Stati Parte compiono ogni sforzo volto a raggiungere un consenso su ciascun emendamento proposto. In assenza di un accordo, l’emendamento necessita di una maggioranza di tre quarti dei voti degli Stati Parte presenti e votanti alla Riunione degli Stati Parte (par. 3). L’emendamento vincola gli Stati Parte soltanto dopo che lo hanno ratificato in conformità al loro diritto nazionale.

Art. 88 Adozione di allegati supplementari

Uno Stato Parte può proporre allegati supplementari alla Convenzione indicanti uno o più crimini che non figurano in nessun altro allegato (par. 1). Gli allegati supplementari sono proposti, adottati e posti in vigore secondo la procedura prevista per gli emendamenti alla Convenzione (art. 87 par. 2–6).

Art. 89 Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione