Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 44 pagine

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La Convenzione è stata aperta alla firma degli Stati presso il Palazzo della Pace dell’Aia il 14 e il 15 febbraio 2024 e rimarrà aperta alla firma presso il depositario belga fino al 14 febbraio 2025. Finora è stata firmata da 34 Stati (situazione al 30.05.24). La Svizzera l’ha firmata il 14 febbraio 2024. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il depositario (par. 2). La Convenzione è aperta all’adesione di tutti gli Stati (par. 3).

Art. 90 Entrata in vigore

La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dal deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione (par. 1). Per ogni Stato che la ratifica o vi aderisce dopo tale data, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dal deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione e di adesione (par. 2).

Art. 91 Applicazione provvisoria

Ogni Stato può dichiarare al momento della firma di applicare a titolo provvisorio la Convenzione o parti di essa fino a quando la Convenzione entra in vigore per tale Stato (par. 1).

In conformità alla presente disposizione, la dichiarazione di cui all’articolo 1 capoverso 3 numero 2 del decreto federale che approva e attua la Convenzione ne consente l’applicazione provvisoria fino alla sua entrata in vigore a livello internazionale.

Art. 92 Riserve

Uno Stato può formulare una riserva in merito alle tecniche investigative speciali (art. 39), alle indagini sotto copertura (art. 40), all’osservazione transfrontaliera (art. 42) e all’arbitrato obbligatorio di cui all’articolo 86 paragrafo 2 (art. 86 par. 3). Può inoltre riservarsi di non applicare la Convenzione a richieste vertenti su atti od omissioni commessi prima dell’entrata in vigore della Convenzione o di un suo allegato per lo Stato Parte (art. 90 par. 5).

Uno Stato Parte può, fondandosi sul diritto nazionale, anche formulare una riserva per periodi di tre anni prorogabili che limiti la sua competenza stabilita secondo l’articolo 8 paragrafo 3 (par. 3).

Art. 93 Recesso

Ogni Stato Parte può recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al depositario (par. 1). Il recesso ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal depositario (par. 2).

Art. 94 Depositario e lingue

Il Regno del Belgio funge da depositario della Convenzione e di tutti gli emendamenti (par. 1).

I testi in inglese, spagnolo e francese fanno ugualmente fede (par. 2).

Allegati A, B, C, D, E. Crimini di guerra

Gli allegati A, B, C, D, E consentono agli Stati Parte che hanno reso una notifica giusta l’articolo 2 paragrafo 2 di applicare la Convenzione anche ad altri atti oltre che a quelli elencati all’articolo 5 paragrafo 4 lettera e, in conformità all’emendamento all’articolo 8 paragrafo 2 dello Statuto di Roma.

La Svizzera ha adottato questo emendamento e intende quindi ratificare gli allegati relativi ai crimini di guerra.