Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 44 pagine

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Allegato F. Tortura

L’allegato F consente agli Stati Parte che hanno reso una notifica giusta l’articolo 2 paragrafo 2 di applicare la Convenzione anche al crimine di tortura oltre che ai crimini elencati all’articolo 5 (par. 1).

La definizione del termine «tortura» riprende quella dell’articolo 1 paragrafo 1 UNCAT.

Alla luce dei lavori parlamentari in corso per l’eventuale introduzione di una fattispecie specifica di tortura (Iv. Pa. Flach 20.504 La tortura deve figurare come fattispecie a sé stante nel diritto penale svizzero), nell’ambito del presente progetto conviene per il momento rinunciare ad applicare la Convenzione agli atti di tortura secondo l’allegato F. È preferibile attendere che il Parlamento deliberi sull’introduzione di una norma penale in materia di tortura per esaminare ed eventualmente procedere a un’eventuale dichiarazione relativa all’applicazione di tale allegato.

Allegato G. Sparizione forzata

L’allegato G consente agli Stati Parte che hanno reso una notifica giusta l’articolo 2 paragrafo 2 di applicare la Convenzione anche al crimine di sparizione forzata oltre che ai crimini elencati all’articolo 5 (par. 1).

L’allegato riprende il contenuto dell’articolo 2 della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata.

Quattro elementi caratterizzano la sparizione forzata: (1) la persona è privata della libertà; (2) l’atto è commesso da parte di agenti dello Stato o di persone che agiscono con l’autorizzazione, il sostegno o l’acquiescenza dello Stato; (3) all’atto fa seguito il rifiuto di riconoscere la privazione della libertà o il silenzio riguardo alla sorte della persona sparita o al luogo in cui essa si trovi; (4) la persona è sottratta alla protezione garantita dal diritto.

Va precisato che l’allegato G comprende tutte le sparizioni forzate, che si tratti di casi isolati o che s’iscrivano in una pratica sistematica, ampliando così la definizione data nello Statuto di Roma che si limita agli atti commessi nell’ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili (crimini contro l’umanità).

La Svizzera ha ratificato la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata e intende estendere il campo d’applicazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia al crimine di sparizione forzata.

Allegato H. Crimine di aggressione

L’allegato H consente agli Stati Parte che hanno reso una notifica giusta l’articolo 2 paragrafo 2 di applicare la Convenzione anche al crimine di aggressione oltre che ai crimini elencati all’articolo 5 (par. 1).

L’allegato riprende il contenuto dell’articolo 8bisdello Statuto di Roma.

Il Consiglio federale propone che l’allegato H della Convenzione sia ratificato contemporaneamente alla codifica nazionale del crimine di aggressione nel Codice penale come parte del presente progetto.

4 Codifica del crimine di aggressione

L’approvazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia non vincola giuridicamente la Svizzera a codificare il crimine di aggressione nel Codice penale e nel Codice penale militare del 13 giugno 192740. Tuttavia, il Parlamento ha accolto la mozione 22.3362 (v. 1.4) che ne impone la codifica. In effetti sarebbe possibile ratificare la Convenzione

40 RS 321.0 31/44