Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 44 pagine

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di Lubiana-L’Aia rinunciando a questo passaggio legislativo, visto che il corpo del testo si limita sostanzialmente agli altri tre crimini di diritto internazionale (genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra) e il crimine di aggressione è disciplinato soltanto all’allegato H. Tuttavia, ratificare la Convenzione senza l’allegato H solleverebbe inutili questioni politiche alla luce della mozione menzionata. Il Consiglio federale ha pertanto deciso di riunire in un unico progetto i due oggetti comunque strettamente correlati in termini materiali. La trasposizione del crimine di aggressione nel diritto penale svizzero serve ad attuare la Convenzione e soddisfa dunque le condizioni per includere nel decreto di approvazione le modifiche legislative necessarie (art. 141a cpv. 2 Cost.).

4.1 Premessa

Dal 1945 la Carta delle Nazioni Unite costituisce il testo di riferimento di diritto internazionale per quanto riguarda il divieto generale di usare la forza: «I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite»41. I destinatari di questa disposizione fondamentale sono gli Stati. Tuttavia, dopo la Seconda guerra mondiale, anche singoli individui sono stati perseguiti per i comportamenti aggressivi di uno Stato. Infatti diverse persone sono state accusate e condannate dai Tribunali militari internazionali di Norimberga e di Tokyo per «crimini contro la pace», che consistevano in particolare nel pianificare, preparare, iniziare e condurre una guerra di aggressione o una guerra in violazione di trattati, accordi o garanzie internazionali42. Dopo i processi di Norimberga e di Tokyo è quindi stato proposto di codificare in modo permanente il «crimine contro la pace» a livello internazionale43; tuttavia l’intento si è rivelato per lungo tempo politicamente non realizzabile. Sebbene nel 1974 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite abbia adottato una definizione più precisa e dettagliata dell’aggressione qualificandola come azione di uno Stato44, non si è riusciti ad accordarsi su una definizione che comportasse una responsabilità individuale45.

Anche durante i negoziati che nel 1998 hanno condotto all’approvazione dello Statuto di Roma della CPI non è stato possibile superare le divergenze d’opinione in merito alla definizione di aggressione come crimine commesso da un singolo individuo. Molto controversa era la definizione del crimine, ma anche la questione del ruolo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nello stabilire se uno Stato ha commesso un atto di aggressione. La Conferenza di Roma ha pertanto stabilito che la fattispecie nota come «crimine di aggressione» dovesse sì essere menzionata nello Statuto46, ma senza applicare in un primo momento la competenza giurisdizionale della CPI. L’intento infatti era di definire dapprima il crimine di aggressione e le condizioni per esercitare la competenza giurisdizionale47. Gli Stati coinvolti, tra cui la Svizzera, hanno affidato questo compito alla Commissione preparatoria della Corte penale che aveva a sua volta istituito un gruppo di lavoro sul crimine di aggressione (working group on the crime of aggression), che ha svolto i propri lavori tra il 1999 e il 2002. L’11 luglio 2002, il gruppo ha pubblicato un documento di lavoro che riassumeva le proposte dei vari

41 Art. 2 par. 4 della Carta dell’ONU. Sono esclusi da tale divieto il ricorso alla forza autorizzato dal Consiglio di sicurezza (art. 42) e le misure di autotutela (art. 51).

42 Art. 6 lett. a 1945 London Charter, in: Stefan Barriga/Claus Kress (a c. di), Crime of Aggression Library – The Travaux Préparatoires on the Crime of Aggression, Cambridge (Cambridge University Press) 2012, pag. 131; art. 5 lett. a 1946 Tokyo Charter, in: ibid., pag. 134.

43 Affirmation of the Principles of International Law Recognized by the Charter of the Nürnberg Tribunal, Dokument A/RES/1/95, 11 dic. 1946, paragrafo operativo 2.

44 Definition of Aggression, allegato alla Risoluzione 3314 (XXIX) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, 14 dic. 1974, documento A/RES/29/3314.

45 Cfr. FF 2014 1827, in part. 1832 seg.

46 Art. 5 par. 1 lett. d Statuto di Roma.

47 Art. 5 par. 2 Statuto di Roma. 32/44