Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 4 pagine
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Contesto
La nuova ordinanza del DFI concernente l’elenco dei Paesi per l’importazione di pellicce e prodotti di pellic-
ceria contribuisce all’attuazione dell’incarico, conferito dal Consiglio federale, di elaborare un progetto in consultazione per l’emanazione di un divieto di importazione per pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali.
Situazione iniziale
Il 5 aprile 2023 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’interno (DFI) di elaborare un progetto da porre in consultazione per un divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali. L’attuazione dell’incarico richiede una modifica dell’ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT; RS 916.443.10) e dell’ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia, nonché Irlanda del Nord (OITE-UE; RS 916.443.11), nello specifico l’introduzione del divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali e prevede, tra l’altro, che il DFI crei un elenco contenente i Paesi la cui legislazione vieta tali metodi di produzione (elenco dei Paesi del DFI per le pellicce).
Contenuto del progetto
Sulla base della modifica dell’OITE-PT e dell’OITE-UE, l’ordinanza contiene l’elenco dei Paesi del DFI per le pellicce.