Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 4 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
Commento
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
Con decisione del 5 aprile 2023, il Consiglio federale ha incaricato il DFI di elaborare un progetto in consultazione per il divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria prodotti infliggendo sofferenze agli animali. Le modifiche necessarie saranno apportate all’OITE-PT e all’OITE-UE. Inoltre, è necessaria un’ordinanza del DFI che elenchi i Paesi la cui legislazione vieta i metodi di ottenimento delle pellicce che infliggono sofferenze agli animali (cfr. art. 10d cpv. 1 OITE-PT e art. 5d cpv. 1 OITE-UE).
La presente ordinanza serve a creare tale elenco dei Paesi per le pellicce.
2 Procedura di consultazione
Il progetto sarà oggetto di consultazione ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera d della legge sulla procedura di consultazione (RS 172.061).
3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
Per la produzione e l’importazione di pellicce esistono diverse restrizioni sia all’interno e sia all’esterno dell’UE (per i dettagli, cfr. n. 3 del commento alle modifiche dell’OITE-PT e dell’OITE-PT), tuttavia, non esiste un sistema di elenchi che riportano i Paesi dal cui territorio è consentita l’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria.
4 Punti essenziali del progetto
4.1 La nuova normativa proposta
In futuro, in generale sarà vietata l’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali. Continuerà ad essere consentita l’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria che non sono stati ottenuti con tali metodi: nello specifico si tratta di pellicce e prodotti di pellicceria provenienti da un Paese con una legislazione che vieta metodi che infliggono sofferenze agli animali oppure accompagnati da un certificato emesso da un organismo di certificazione indipendente che attesta che i prodotti non sono stati ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali (cfr. art. 10d e 10e OITE-PT risp. art. 5d e 5e OITE-UE). Questa ordinanza elencherà proprio i Paesi la cui legislazione vieta determinati metodi che infliggono sofferenze agli animali e dai quali, pertanto, l’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria continua a essere consentita. Tuttavia, al momento della sua entrata in vigore, l’elenco dei Paesi del DFI non conterrà ancora nessuna voce, poiché i Paesi saranno inseriti solo su richiesta (cfr. art. 10d cpv. 2 OITE-PT risp. art. 5d cpv. 2 OITE-UE). Per questo motivo, per il divieto di importazione è previsto un periodo transitorio di due anni (cfr. art. 111a OITE-PT e art. 50a OITE-UE), durante il quale si procederà alla creazione dell’elenco.
4.2 Attuazione
Il DFI (USAV) è responsabile della creazione e della gestione dell’elenco dei Paesi, il quale al momento non include ancora nessuna voce: sono infatti necessari chiarimenti di ampia portata, per i quali l’USAV necessita di risorse supplementari (v. commento al n. 6.1).
5 Commento ai singoli articoli
Art. 1 e allegato
L’allegato elenca i Paesi in cui sono vietati i metodi per l’ottenimento delle pellicce indicati come deprecabili ai sensi dell’articolo 10a capoverso 3 OITE-PT risp. dell’articolo 5a capoverso 3 OITE-UE.
Art. 2
L’ordinanza entrerà in vigore insieme alle modifiche dell’OITE-PT e dell’OITE-UE, ma inizialmente non conterrà nessuna voce. Le rispettive voci saranno aggiunte nel periodo di transizione di due anni per il divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (v. commento al n. 4.1).
6 Ripercussioni
6.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il DFI (USAV) è responsabile della creazione e della gestione degli elenchi dei Paesi, e ciò comporterà un onere supplementare. Le risorse necessarie a tale scopo saranno compensate internamente.