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Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 6 pagine
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Art. 5g Pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti senza metodi che infliggono
sofferenze agli animali: requisiti degli organismi di certificazione esteri
1 L’USAV riconosce un organismo di certificazione estero per l’attività di cui all’articolo 5h, se questo può provare una qualifica equivalente a quella richiesta in Svizzera. La qualifica è equivalente se l’organismo di certificazione estero è stato accreditato da:
a. un servizio di accreditamento estero membro dell’European co-operation for Accreditation; oppure
8ub. un servizio di accreditamento riconosciuto dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale.
2 L’organismo di certificazione deve provare in particolare di:
a. soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5f;
b. conoscere la legislazione svizzera in materia.
3 L’USAV può imporre all’organismo di certificazione in particolare gli oneri seguenti:
a. utilizzare i dati e le informazioni raccolti nell’attività di controllo esclusivamente per fini di controllo e rispettare le prescrizioni svizzere relative alla protezione dei dati;
b. concordare preventivamente con l’USAV qualsiasi modifica prevista delle fattispecie importanti per il riconoscimento;
c. contrarre un’assicurazione di responsabilità civile appropriata o costituire riserve sufficienti.
4 L’USAV revoca il riconoscimento se gli oneri non sono più adempiuti.
Art. 5h Pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti senza metodi che inflig-
gono sofferenze agli animali: obblighi degli organismi di certificazione
1 Gli organismi di certificazione devono verificare se le imprese che producono pellicce e prodotti di pellicceria in conformità alle direttive di produzione di cui all’articolo 5e adempiono integralmente l’elenco degli obblighi dell’USAV.
2 Per questo motivo devono effettuare, almeno una volta all’anno, un controllo per impresa. Inoltre effettuano ogni anno un controllo a campione non annunciato in almeno il 10 per cento delle imprese.
3 Gli organismi di certificazione redigono un rapporto su ogni controllo in conformità al capoverso 2 e lo fanno controfirmare dalla persona responsabile dell’impresa controllata.
4 Devono redigere un rapporto annuale sui controlli all’attenzione dell’USAV.