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Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 6 pagine
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a. se vengono importati per il consumo privato;
b. come masserizie di trasloco;
c. se provengono da un’eredità;
d. per scopi espositivi o di ricerca non commerciali.
Art. 5c Pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti senza metodi che infliggono
sofferenze agli animali: definizione
Sono considerati pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti senza metodi che infliggono sofferenze agli animali:
a. se provengono da un Paese la cui legislazione vieta i metodi di cui all’articolo 5a capoverso 3 per l’ottenimento di pellicce; oppure
b. se sono stati prodotti secondo direttive di produzione che escludono i metodi di cui all’articolo 5a capoverso 3 e che sono riconosciute dall’USAV.
Art. 5d Pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti senza metodi che infliggono
sofferenze agli animali: Paesi che vietano i metodi che infliggono sofferenze agli animali
1 Il DFI emana un elenco dei Paesi in conformità all’articolo 5c lettera a.
2 Un Paese è ammesso nell’elenco dei Paesi su domanda. La domanda deve essere accompagnata dalla prova che la legislazione vieta i metodi di cui all’articolo 5a capoverso 3 per l’ottenimento di pellicce.
3 Il DFI verifica ogni due anni se i Paesi che figurano nell’elenco vietano ancora nella loro legislazione i metodi di ottenimento di pellicce di cui all’articolo 5a capoverso 3. Se un Paese non soddisfa più questo requisito, il DFI lo stralcia dall’elenco.
Art. 5e Pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti senza metodi che infliggono
sofferenze agli animali: direttive che escludono la produzione con metodi che infliggono sofferenze agli animali
1 L’importatore può presentare all’USAV una domanda di riconoscimento di direttive di diritto privato che, per la produzione di pellicce e prodotti di pellicceria,
escludono i metodi di cui all’articolo 5a capoverso 3.
2 L’USAV riconosce le direttive di produzione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a. le direttive vietano i metodi di cui all’articolo 5a capoverso 3 per la produzione di pellicce e prodotti di pellicceria;
b. il rispetto delle direttive nella produzione di pellicce e prodotti di pellicceria è garantita da un programma di certificazione uniforme.
3 Emana un elenco degli obblighi dettagliato per l’adempimento delle condizioni di cui al capoverso 2.
4 Decide in merito al riconoscimento mediante decisione.