Progetto
Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 6 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto
OITE-UE «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 5i Prova dell’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria
1 Chiunque importi pellicce o prodotti di pellicceria deve dimostrare che le condizioni di importazione sono soddisfatte.
2 La prova che le pellicce o i prodotti di pellicceria provengono da un Paese la cui legislazione vieta i metodi di cui all’articolo 5a capoverso 3 per l’ottenimento di pellicce è fornita se il Paese in questione figura nell’elenco dei Paesi del DFI di cui all’articolo 5d.
3 La prova che le pellicce o i prodotti di pellicceria sono stati prodotti secondo direttive di produzione che escludono i metodi di cui all’articolo 5a capoverso 3 e che sono state riconosciute dall’USAV è fornita se le pellicce o i prodotti di pellicceria sono accompagnati da un certificato dell’organismo di certificazione che conferma il rispetto delle direttive di produzione per le pellicce e i prodotti di pellicceria in questione.
Art. 5j
Ex art. 5a
Art. 36 cpv. 1bis
1bis Se, al momento dell’importazione, constata che vi sono pellicce o prodotti di pellicceria non contemplati dagli articoli 5b o 5c oppure prodotti derivati dai pinnipedi non contemplati dall’articolo 5j capoverso 2, lo comunica all’USAV.
Art. 37 cpv. 1bis
1bis Se un’autorità cantonale constata che vi sono pellicce o prodotti di pellicceria non contemplati dagli articoli 5b o 5c oppure prodotti derivati dai pinnipedi non contemplati dall’articolo 5j capoverso 2, lo comunica all’USAV.
Art. 37a Misure dell’USAV nel caso di importazioni illegali
Nel caso di notifiche ai sensi dell’articolo 36 capoverso 1bis o 37 capoverso 1bis , l’USAV può prelevare campioni per identificare pellicce, prodotti di pellicceria o prodotti derivati dai pinnipedi. Respinge le pellicce, i prodotti di pellicceria e i prodotti derivati dai pinnipedi la cui importazione è vietata.
Art. 50a Periodo transitorio della modifica del ...
Le pellicce e i prodotti di pellicceria non contemplati dagli articoli 5b o 5c possono essere importati fino al … [2 anni dopo l’entrata in vigore].
II
La presente ordinanza entra in vigore il ...
… In nome del Consiglio federale svizzero: