Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 4 pagine
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1 Situazione iniziale
Con la presente revisione, l’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sulle bevande viene adeguata alle nuove disposizioni del diritto UE per il vino, conformemente al regolamento (UE) 2021/21172. Da ora in Svizzera, come nell’UE, per tutti i vini, i vini spumanti e i vini frizzanti saranno obbligatori anche l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione del valore nutritivo. Tuttavia, queste informazioni possono essere fornite anche per via elettronica.
Il regolamento (UE) 2021/2117 modifica il regolamento (UE) n. 1308/20133 e disciplina in particolare le nuove condizioni alle quali determinati prodotti vitivinicoli possono essere dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati e i metodi consentiti per la loro dealcolizzazione. Le disposizioni svizzere devono essere armonizzate con questi requisiti dell’UE, in modo che in Svizzera ai prodotti dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati si applichino le stesse condizioni dell’UE.
2 Commento ai singoli articoli
Art. 61 cpv. 3 nota a piè di pagina
Questa disposizione rimanda al regolamento (UE) n. 1308/2013. Il regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/2117 e la nota a piè di pagina viene adeguata di conseguenza.
Art. 75 cpv. 1 lett. g–i, cpv. 2bis e 2ter
Capoverso 1
Alle disposizioni generali sulla caratterizzazione dei vini, dei vini spumanti e dei vini frizzanti vengono aggiunte le lettere g (elenco degli ingredienti), h (caratterizzazione del valore nutritivo) e i (termine minimo di conservazione per i vini dealcolizzati con meno del 10 per cento di alcol in volume). In questo modo, l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione del valore nutritivo obbligatori nell’UE (art. 119 par. 1 lett. h e i del regolamento [UE] n. 1308/2013) sono ora obbligatori anche in Svizzera per tutti i vini, i vini spumanti e i vini frizzanti. Inoltre, l’indicazione del termine minimo di conservazione è ora obbligatoria anche per i vini che sono stati sottoposti a dealcolizzazione (pratica enologica) e che contengono meno del 10 per cento in volume, come nell’UE (art. 119 par. 1 lett. j del regolamento [UE] n. 1308/2013). Conformemente all’allegato 8 numero 1.4 lettera b dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20164 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID), per il vino senza dealcolizzazione l’indicazione del termine minimo di conservazione non è obbligatoria.
L’indicazione dell’elenco degli ingredienti deve corrispondere ai requisiti di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b OID.
Per il vino, sono considerati ingredienti in particolare:
• le uve, le uve ammostate o il mosto d’uva;
• le sostanze utilizzate per l’arricchimento, se vengono aggiunte durante la fabbricazione e sono presenti nel prodotto finito, anche in forma modificata;
• tutti gli additivi, tenendo conto del fatto che gli additivi che rientrano nella categoria «gas d’imballaggio» devono essere dichiarati come additivi o possono essere dichiarati nell’elenco degli ingredienti con l’indicazione specifica «confezionato in atmosfera protettiva» o «può essere confezionato in atmosfera modificata»; se viene utilizzata una di queste indicazioni specifiche, non è necessario che i gas specifici utilizzati siano elencati separatamente nell’elenco degli ingredienti o in aggiunta all’indicazione specifica. Il riferimento ai gas d’imballaggio con le indicazioni specifiche di cui sopra, se utilizzato, deve figurare nello stesso campo visivo dell’elenco degli ingredienti;
• tutti gli ingredienti che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate (art. 10 e 11 OID).
Non devono figurare nell’elenco degli ingredienti i lieviti utilizzati per la vinificazione o gli additivi utilizzati come sostanze ausiliarie per la lavorazione (art. 9 cpv. 2 lett. d OID).
Per il vino, l’uso di un pittogramma come indicazione facoltativa in aggiunta alle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 75 capoverso 1 lettera e rimane l’unica ripetizione possibile.
La caratterizzazione del valore nutritivo deve soddisfare i requisiti secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera n OID: ciò significa che se c’è spazio sufficiente, deve essere presentata in formato tabulare con allineamento delle cifre. In mancanza di spazio, le indicazioni possono essere presentate in formato lineare.
I valori relativi alla caratterizzazione del valore nutritivo sono valori medi (art. 26 cpv. 4 OID) al momento della consegna ai consumatori. Per valore medio si intende il valore che rappresenta meglio le quantità di sostanze nutritive contenute in una derrata alimentare e che tiene conto delle variazioni stagionali, delle abitudini di consumo e degli altri fattori che possono influenzare il valore effettivo (all. 1 n. 21 OID).
1 RS 817.022.12
2Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari,
(UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione, GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262.
3Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mer-
cati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/2117, GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262.