Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 4 pagine

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Capoverso 2bis

Le indicazioni dell’elenco degli ingredienti e della dichiarazione del valore nutritivo possono essere messe a disposizione anche per via elettronica (ad es. con un codice QR). Si tratta di un’eccezione alle prescrizioni in materia di caratterizzazione di cui all’articolo 36 capoverso 4 dell’ordinanza del 16 dicembre 20165 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) ed è facoltativa. Ciò corrisponde alle nuove prescrizioni dell’UE conformemente all’articolo 119 paragrafi 4 e 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Per garantire che i consumatori siano adeguatamente informati, se l’elenco degli ingredienti o la dichiarazione del valore nutritivo sono forniti in forma elettronica, il percorso per accedere a queste informazioni deve essere indicato sull’etichetta in un punto chiaramente visibile e facilmente accessibile. Inoltre, l’indicazione in forma elettronica dell’elenco degli ingredienti e della caratterizzazione del valore nutritivo non può figurare insieme ad altre informazioni a scopi commerciali o pubblicitari; in aggiunta non possono essere raccolti o tracciati i dati degli utenti.

L’elenco degli ingredienti messo a disposizione per via elettronica deve seguire le stesse regole di quello sull’etichetta: la dichiarazione del valore nutritivo fornita per via elettronica deve essere sempre riportata in forma tabulare, in quanto non ci sono limiti di spazio.

La messa a disposizione delle informazioni in forma elettronica può avvenire generalmente attraverso una caratterizzazione elettronica (e-labelling) accessibile al pubblico tramite un codice a barre di qualsiasi tipo (QR, codici 2D diversi dal QR, 1D, chip) e contenente un link alle informazioni accessibili online tramite mezzi comunemente reperibili (ad es. uno smartphone). Un semplice indirizzo Internet stampato sull’etichetta non può essere considerato come messa a disposizione delle informazioni obbligatorie in forma elettronica.

L’obbligo di indicare l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione del valore nutritivo, possibile tramite una dichiarazione elettronica, si applica anche al vino (spumante) parzialmente dealcolizzato a partire dall’1,2 per cento in volume. In precedenza questi prodotti erano esenti da tale obbligo (art. 9 cpv. 1 lett. f e all. 9 n. 20 OID).

Capoverso 2ter

Le sostanze che possono provocare allergie o intolleranze devono essere indicate sull’etichetta originale o su quella applicata sopra di essa anche se la caratterizzazione del valore nutritivo è messa a disposizione in forma elettronica. In analogia con l’articolo 11 capoverso 2 OID, l’indicazione deve essere preceduta dalla parola «contiene», che è quindi seguita dalla denominazione delle sostanze in questione.

Il valore energetico deve essere indicato sull’etichetta originale o su quella apposta su di essa anche se la caratterizzazione del valore nutritivo è fornita in forma elettronica. In questi casi, la parola «energia» può essere sostituita da una «E» maiuscola.

Art. 76 cpv. 5

All’articolo 76 è aggiunto il nuovo capoverso 5, che contiene indicazioni per la caratterizzazione dei vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati (incl. i vini spumanti e vini frizzanti). In questo modo vengono riprese dall’UE le nuove disposizioni di caratterizzazione per i prodotti a ridotto contenuto alcolico (art. 119 cpv. 1 lett. a del regolamento (UE) n. 1308/2013). Nell’UE sono stati definiti solo requisiti di caratterizzazione perché i vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati non costituiscono una categoria specifica e indipendente di prodotti vitivinicoli ai sensi dell’allegato VII parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013, ma rientrano nella categoria «vini», che elenca i prodotti che sono stati dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati utilizzando le nuove pratiche enologiche di dealcolizzazione integrate di cui all’allegato VIII parte I sezione E del regolamento (UE) n. 1308/2013. La nuova voce aggiunta all’allegato I parte XII del regolamento (UE) n. 1308/2013 garantisce che nell’UE tutti i vini dealcolizzati con un titolo alcolometrico inferiore allo 0,5 per cento in volume rientrino nel settore vitivinicolo.

I seguenti processi, da soli o in combinazione, possono essere utilizzati come processi di dealcolizzazione in conformità all’allegato VIII parte I sezione E del regolamento (UE) n. 1308/2013: parziale evaporazione sotto vuoto, tecniche a membrana, distillazione. Tali processi non danno luogo a difetti dal punto di vista organolettico nei prodotti vitivinicoli.

Titolo 6 capitolo 4 (art. 77–79)

Il capitolo 4 su vino analcolico e spumante analcolico è abrogato, in quanto in Svizzera alle varianti dealcolizzate e parzialmente dealcolizzate di vini, vini spumanti e vini frizzanti si applicano le stesse disposizioni e condizioni dell’UE. Le corrispondenti condizioni di caratterizzazione e le pratiche enologiche consentite per la dealcolizzazione sono disciplinate dal nuovo articolo 76 capoverso 5. In tal modo, a questi prodotti in Svizzera si applicano le stesse condizioni dell’UE per il vino dealcolizzato, il vino spumante dealcolizzato, il vino frizzante dealcolizzato, il vino parzialmente dealcolizzato, il vino spumante parzialmente dealcolizzato e il vino frizzante parzialmente dealcolizzato e ciò elimina gli ostacoli al commercio.

La disposizione che in precedenza definiva il vino analcolico e il vino spumante analcolico come vini la cui fermentazione è stata condotta in modo da non formare alcol è abrogata. Questi prodotti possono continuare a essere importati, fabbricati e immessi sul mercato come bevande aromatizzate analcoliche ai sensi dell’articolo 30, ma non possono più essere caratterizzati come «vino analcolico» o «vino spumante analcolico», poiché il prodotto di partenza prima della fermentazione appositamente controllata non è mai stato un vino (spumante). A questi prodotti si applicano pertanto i requisiti previsti per le bevande analcoliche.

5 RS 817.02