Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 4 pagine
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Art. 161b Disposizione transitoria
Per le modifiche è prevista una disposizione transitoria di due anni: ciò significa che fino ad allora è possibile importare, fabbricare e caratterizzare i prodotti vinicoli secondo il diritto anteriore.
I prodotti vitivinicoli si considerano «fabbricati» se rispondono alla definizione del prodotto corrispondente, ossia se soddisfano le caratteristiche e i requisiti per esso definiti, compreso, se pertinente, il ricorso a pratiche enologiche consentite.
Di conseguenza, ad esempio, un vino è considerato «fabbricato» ai sensi dell’articolo 69 se è stato prodotto per fermentazione alcolica, totale o parziale, di uve, anche ammostate, oppure di mosto d’uva fresco e, dopo le eventuali operazioni di arricchimento di cui all’allegato 9, presenta un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5 per cento vol. e un titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 15 per cento vol.
Un vino spumante secondo l’articolo 70 si considera invece «fabbricato», quando la seconda fermentazione è terminata e il prodotto ha raggiunto il suo titolo alcolometrico e, se conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione. La semplice preparazione dei vini base o la fabbricazione di partite (cuvées) prima dell’entrata in vigore di questa modifica non giustifica alcuna eccezione per la caratterizzazione della dichiarazione del valore nutritivo e l’indicazione dell’elenco degli ingredienti.
Dopo la fabbricazione dei prodotti, in linea di principio è possibile ricorrere ad altre pratiche enologiche consentite ai sensi dell’articolo 72, ad esempio per garantire la corretta conservazione o l’invecchiamento del prodotto vitivinicolo.
Allegato 9
L’allegato 9 riporta l’elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici consentiti e loro limiti e condizioni. Per le pratiche e i trattamenti enologici consentiti si rimanda agli allegati I, II A e III A del regolamento delegato (UE) 2019/9346, che è stato modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/68 e riguarda le modifiche agli allegati I (pratiche enologiche) e III A (vini liquorosi). Per garantire che l’allegato si riferisca alle disposizioni più attuali dell’UE, il rimando al regolamento delegato (UE) 2019/934 viene aggiornato con le ultime modifiche.
La nota a piè di pagina nel titolo dell’allegato relativa alla pubblicazione dell’elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici consentiti sul sito web dell’USAV è stralciata. L’elenco aggiornato di volta in volta continuerà a essere disponibile sul sito web, anche se gli elenchi pertinenti si trovano negli allegati I, II A e III A del regolamento (UE)
n. 2019/934.
3 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e l’economia
Le modifiche proposte non hanno ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Esse hanno come scopo l’armonizzazione del diritto svizzero con quello dell’UE, e ciò agevola lo scambio di merci tra i mercati, permettendo a entrambi di effettuare caratterizzazioni secondo prescrizioni unitarie.
4 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le disposizioni proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con l’Accordo del 21 giugno 1999 tra l’Unione europea (UE) e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo)7 e servono ad abbattere gli ostacoli tecnici al commercio.
6Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell’OIV, GU L 149 del 7.6.2019 pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/68 GU L 12 del 19.1.2022, pag. 1.