Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
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procedure determinate di comune accordo due o più Parti possano scambiarsi automaticamente informazioni. Affinché lo scambio automatico di informazioni possa essere attivato è quindi necessario un ulteriore accordo. L’Accordo SAI Conti finanziari è uno di questi ed è integrato dal relativo Addendum che prevede lo scambio automatico di informazioni supplementari relative a conti finanziari. L’Accordo SAI Cripto-attività rappresenta un ulteriore accordo ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa e prevede lo scambio automatico di informazioni relative a criptoattività. Non rientra nel presente progetto esaminare con quale Stato debba essere introdotto lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività.
Gli altri impegni internazionali della Svizzera non sono interessati dal presente progetto.
6.2 Costituzionalità Basi di diritto internazionale
L’avamprogetto del decreto federale che approva l’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e l’Accordo SAI Cripto-attività si basa sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost. l’Assemblea federale ha la competenza di approvare trattati internazionali, a meno che una legge federale o un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale attribuisca questa competenza al Consiglio federale (art. 7a cpv. 1 LOGA). Sia l’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari che l’Accordo SAI Cripto-attività sono trattati internazionali, per cui la competenza di approvazione non è del Consiglio federale ma dell’Assemblea federale.
LSAI
La LSAI si basa sull’articolo 173 capoverso 2 Cost., secondo cui l’Assemblea federale tratta tutte le questioni rientranti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità. Essa mira ad attuare lo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali in virtù dell’Accordo SAI Conti finanziari e di altri accordi internazionali che prevedono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. L’oggetto della LSAI viene esteso all’attuazione dello scambio automatico di informazioni secondo l’Accordo SAI Cripto-attività e altri accordi internazionali che prevedono lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. La regolamentazione interna dell’esecuzione dello scambio automatico internazionale di informazioni relative a conti finanziari e cripto-attività non rientra nella competenza legislativa dei Cantoni o di un’altra autorità federale, pertanto la LSAI si basa sull’articolo 173 capoverso 2 Cost.
6.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione