Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/101: Modifica della legge sulla geoinformazione - Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà · 16 pagine
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ART. 18 ACCESSO
L'articolo 18 disciplina ora l'accesso al Catasto RDPP. Finora si riteneva che le disposizioni sull'accesso ai geodati di base di diritto federale degli articoli 10-12 LGI regolassero in maniera sufficiente il libero accesso al Catasto RDPP. A ben vedere, però, queste disposizioni si riferiscono solo ai geodati di base e quindi solo alla geometria e non alle informazioni giuridiche, che fanno anch'esse parte del Catasto. Una perizia breve è quindi giunta alla conclusione che sia necessaria un'ulteriore regolamentazione giuridica che costituisca, in linea di principio, il libero accesso al Catasto RDPP e quindi a tutti i contenuti del Catasto (geometria, informazioni giuridiche, ecc.) in conformità con il principio di pubblicità.32 In particolare, dovrebbero essere accessibili al pubblico anche le cosiddette norme giuridiche, ossia i documenti che forniscono direttamente informazioni sull'origine giuridica e sul contenuto di una specifica restrizione di diritto pubblico della proprietà (ad esempio, decisioni di pianificazione, decisioni generali, decisioni individuali, contratti). Senza queste informazioni, il contenuto materiale di una restrizione di diritto pubblico della proprietà spesso non è visibile.
La legislazione che disciplina la creazione di restrizioni della proprietà deve, in linea di principio, anche decidere quali informazioni possono essere rese accessibili al pubblico e quali sono i casi in cui interessi pubblici o privati preponderanti si oppongono alla pubblicazione. Nel caso in cui informazioni degne di protezione vengano comunque incluse nel Catasto, il capoverso 2 autorizza il Consiglio federale a emanare tali disposizioni restrittive per proteggere interessi privati o pubblici preponderanti, segnatamente per proteggere i diritti della personalità (in particolare per proteggere l'autodeterminazione informativa ai sensi dell'art. 13 Cost.), per proteggere i segreti di fabbricazione e d'affari e tutelare informazioni federali degne di protezione.
Accertamenti hanno rivelato che i dati personali possono essere resi noti con le basi legali dirette sulle restrizioni di diritto pubblico della proprietà individuali-concrete se questi hanno una relazione diretta con il contenuto della restrizione della proprietà, ossia se sono importanti per la comprensione della restrizione della proprietà, o se hanno una relazione diretta con la procedura in cui è stata realizzata la restrizione della proprietà.33 In caso contrario, i dati personali devono essere anonimizzati prima della pubblicazione. Ciò corrisponde all'attuale prassi generale in materia di leggi sulla trasparenza (cfr. art. 9, cpv. 1 LTras34). I dati personali dei collaboratori della pubblica amministrazione o dei membri delle autorità possono senz'altro essere divulgati, purché ciò avvenga in relazione all'esercizio della loro attività pubblica.35 Ciò vale anche per i contratti di diritto pubblico. Tuttavia, nel caso di contratti di diritto pubblico, va tenuto presente che il contratto può contenere una garanzia di confidenzialità.36 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, ciò deve essere stato concordato esplicitamente nel caso specifico e si deve trattare di informazioni provenienti da privati, che devono essere state messe a disposizione volontariamente.37
La nuova disposizione dell'articolo 18 LGI e le norme giuridiche emanate dal Consiglio federale sulla base di essa prevalgono sul diritto federale generale in materia di protezione dei dati sancito dalla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD)38 e sulle leggi cantonali in materia di protezione dei dati. L'articolo 11 capoverso 3 LGI autorizza già oggi il Consiglio federale a prevedere livelli di autorizzazione all'accesso obbligatori per i geodati di base di diritto federale.
Va da sé che l'accesso al Catasto RDPP rimarrà gratuito, come già avviene oggi.
ART. 18a ORGANIZZAZIONE, QUALITÀ E PROCEDURA
Il nuovo articolo 18a LGI disciplina l'organizzazione, la qualità e le regole procedurali nell'ambito del Catasto RDPP. Il fatto che il Catasto sia tenuto dai Cantoni per il loro territorio cantonale (capoverso 1) corrisponde al diritto vigente (art. 34 cpv. 2 lett. b LGI, art. 17 OCRDPP). Singoli Cantoni o tutti i Cantoni sono liberi di tenere congiuntamente il Catasto RDPP. Ciò richiederebbe una base corrispondente nel diritto cantonale o una convenzione intercantonale.
Il capoverso 2 riprende in gran parte invariate le disposizioni dell'attuale articolo 16 capoverso 5 LGI. Come già avviene attualmente, queste disposizioni saranno integrate a livello di ordinanza da direttive dell'Ufficio federale di topografia.
ART. 46a DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA MODIFICA ...
Per quanto riguarda l'attuazione delle modifiche di legge previste, è stato esaminato se il chiarimento delle funzioni del registro fondiario e del Catasto RDPP in caso di restrizioni di diritto pubblico della proprietà possa essere effettuato retroattivamente dopo l'entrata in vigore di questa modifica di legge. Ciò può essere fatto, ad
32 Daniel Kettiger/Thomas Steiner/Apollo Dauag, Zur Öffentlichkeit der rechtlichen Grundlagen (“Rechtsvorschriften”) bei individuellkonkreten ÖREB, perizia breve del 19 settembre 2024.
33 Daniel Kettiger/Thomas Steiner/Apollo Dauag, Zur Öffentlichkeit der rechtlichen Grundlagen (“Rechtsvorschriften”) bei individuellkonkreten ÖREB, perizia breve del 19 settembre 2024.
34 RS 152.3
35 Daniel Kettiger/Thomas Steiner/Apollo Dauag, Zur Öffentlichkeit der rechtlichen Grundlagen (“Rechtsvorschriften”) bei individuellkonkreten ÖREB, perizia breve del 19 settembre 2024.
36 Daniel Kettiger/Thomas Steiner/Apollo Dauag, Zur Öffentlichkeit der rechtlichen Grundlagen (“Rechtsvorschriften”) bei individuellkonkreten ÖREB, perizia breve del 19 settembre 2024.
37 Cfr. sentenza 1C_500/2020 del Tribunale federale dell'11 marzo 2021, E. 3.2.