Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/101: Modifica della legge sulla geoinformazione - Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà · 16 pagine
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La valutazione del Catasto RDPP corrisponde a un mandato legale (art. 43 cpv. 1 LGI). Il Consiglio federale è obbligato per legge a presentare all'Assemblea federale un rapporto sui risultati della valutazione dopo l'introduzione completa del Catasto RDPP e a presentare proposte di modifica che siano necessarie sulla base della valutazione (art. 43 cpv. 2 LGI). Anche la data della valutazione è specificata dalla LGI.
1.4 Interventi parlamentari
Non ci sono interventi parlamentari che devono essere elaborati e liquidati in relazione a questo progetto.
2 DIRITTO COMPARATO, IN PARTICOLARE RAPPORTO CON IL DIRITTO EUROPEO
Poiché si tratta dell'attuazione dei risultati di una valutazione della legislazione esistente, non è necessaria una comparazione di diritto. Il Catasto RDPP è un sistema d’informazione la cui idea è nata in Svizzera (sulla base di un rapporto intitolato «Catasto 2014»23), che è stato sviluppato e introdotto con la LGI.24 Una comparazione di diritto non era oggetto del mandato di valutazione e avrebbe portato a pochi risultati. Il Principato del Liechtenstein ha ripreso l'idea del Catasto RDPP e l'ha attuata sul piano legale. L'idea è stata esaminata nello Stato tedesco della Baviera e in Austria, ma finora non è ancora stata attuata. Per il resto, non sono noti sforzi volti a istituire un Catasto RDPP o sistemi d'informazione analoghi nei Paesi europei.
3 PUNTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
3.1 La normativa proposta
Una prima esigenza principale di questo progetto è di chiarire la relazione tra la menzione nel registro fondiario e l’informazione nel Catasto RDPP relativa alle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. A tal fine, la rifusione degli articoli 16-18a della LGI non subordina più la possibilità di annotazione nel Catasto RDPP alla mancanza di una menzione nel registro fondiario. Inoltre, nell'articolo 962 CC verrà estinto l'obbligo di annotazione completa delle restrizioni di diritto pubblico delle proprietà. Nel caso di restrizioni della proprietà di diritto federale, ciò avviene tramite un riferimento implicito alla legislazione specialistica. Nel caso di restrizioni della proprietà di diritto cantonale, il Consiglio federale dovrebbe definire quali tipi di restrizioni della proprietà debbano essere annotati nel registro fondiario e quali possano essere annotati. Nel caso di restrizioni di diritto cantonale della proprietà che secondo il Consiglio federale possono essere annotate dai Cantoni, questi ultimi in futuro disciplineranno se e a quali condizioni debbano essere annotate nel registro fondiario (cfr. il n. 4.2). Ciò consente un'assegnazione efficiente e crea la necessaria flessibilità.
In alcuni settori specialistici, ora possono essere oggetto del Catasto RDPP anche le restrizioni di diritto pubblico della proprietà individuali-concrete, ossia quelle stabilite tramite decisione o contratto di diritto pubblico. Esistono singole norme giuridiche nelle leggi federali che prescrivono la menzione nel registro fondiario di alcune restrizioni di diritto pubblico della proprietà. Queste sono state esaminate in collaborazione con gli uffici federali specialistici competenti per esaminarne la fedeltà (cfr. n. 1.2 più sopra). A livello legislativo, questo porta soltanto a modifiche di terzi al diritto in materia di energia nucleare concernente i depositi in strati geologici profondi (cfr. il n. 4.3 di seguito).
Una seconda esigenza principale è l'apertura del Catasto RDPP, in modo che in futuro anche le restrizioni di diritto pubblico della proprietà indirettamente vincolanti per i proprietari e generali-astratte possano essere oggetto del Catasto RDPP. Le restrizioni di diritto pubblico della proprietà generali-astratte sono quelle definite in un atto legislativo (legge, ordinanza, regolamento) in modo generale (ad esempio, distanze dai confini, dagli edifici e dalle strade, norme generali sulle distanze dalle foreste, distanze dai corpi d'acqua, distanze di sicurezza).
Le RDPP generali-astratte erano già state prese in considerazione al momento della concezione originale del Catasto RDPP25, ma non erano ancora state autorizzate in una prima fase dell'introduzione del Catasto
23 Jürg Kaufmann/Daniel Steudler: Catasto 2014; Visione di un Futuro Sistema Catastale; Berna 1998.
24 Per quanto riguarda il contesto del Catasto RDPP, cfr. anche il Messaggio a sostegno di una legge sulla geoinformazione (legge sulla geoinformazione, LGI) del 6 settembre 2006, FF 2006 7817, p. 7856 segg.
25 Cfr. Lienhard/Zumstein, Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen, pag. 20: «Per quanto riguarda le RDPP da decreto, può essere sensato incorporare un'attuazione riferita al fondo (cartografica) nel Catasto RDPP.»