Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/101: Modifica della legge sulla geoinformazione - Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà · 16 pagine

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4 COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

4.1 Modifiche alla legge sulla geoinformazione

ART. 16 SCOPO

Nonostante il Catasto RDPP venga utilizzato frequentemente e nonostante le numerose pubblicazioni, le informazioni sui siti web delle autorità e le manifestazioni informative, sembra che sussistano ancora idee imprecise sulla natura e sugli effetti del Catasto RDPP, anche nelle cerchie di specialisti. Per questo motivo, le disposizioni interamente rielaborate sul Catasto RDPP dovrebbero essere precedute da un articolo sullo scopo che chiarisca in modo comprensibile la natura giuridica e tecnica del Catasto e contenga riferimenti all'apertura auspicata del Catasto per ulteriori informazioni (cfr. più sopra il numero 3.1). A questo proposito, si dovrebbe anche rinunciare a una separazione (negativa) tra il Catasto RDPP e il registro fondiario, com’è attualmente previsto dall'articolo 16 capoverso 1 LGI. Il registro fondiario e il Catasto RDPP, in quanto portatori di informazioni sulle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, devono essere considerati sistemi d'informazione indipendenti.

Nel capoverso 1 viene stabilito che il Catasto RDPP è un sistema d'informazione. Con questo termine dovrebbe essere chiaro che non si tratta di un registro di diritto civile (come il registro fondiario o il registro di commercio) o di diritto pubblico (come, ad esempio, il registro IDI) e che ha una funzione puramente informativa senza effetti di pubblicità o giuridici. Inoltre, viene menzionato lo scopo di armonizzazione derivante dall'articolo 75a capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.)29, secondo cui i geodati e le informazioni giuridiche sulle restrizioni di diritto pubblico della proprietà devono essere forniti in modo unitario per il territorio della Confederazione Svizzera. È inoltre importante notare che il Catasto RDPP deve contenere sia i geodati che le informazioni giuridiche sulle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, e che questi devono essere collegati tra loro. Questa è un'idea cardine del Catasto. A differenza di oggi, si rinuncia al termine «geodati di base» come contenuto del Catasto RDPP e si utilizza il termine più ampio «geodati», in considerazione del fatto che ora anche le prescrizioni vincolanti per le autorità che hanno un effetto restrittivo indiretto sulla proprietà dei fondi possono essere incluse nel contenuto del Catasto.

Solo se il Catasto RDPP viene utilizzato come organo di pubblicazione cantonale sulla base del diritto cantonale (cfr. n. 3.1) può avere un effetto giuridico diretto. Ciò è stabilito dal diritto cantonale.

Il capoverso 2 elenca il tipo di contenuti del Catasto RDPP: esso informa già circa le restrizioni di diritto pubblico della proprietà in vigore e quelle pianificate.

Il capoverso 3 consente che in futuro il Catasto RDPP possa informare anche circa le prescrizioni vincolanti per le autorità che hanno un effetto restrittivo indiretto sulla proprietà dei fondi. Con la formulazione facoltativa si tiene conto della circostanza che questi al momento non fanno ancora parte del contenuto del Catasto RDPP e che ne entreranno a far parte solo in seguito ad un relativo ampliamento del Catasto a livello svizzero da parte del Consiglio federale. In questo modo si dà anche ai Cantoni la possibilità di includere essi stessi questi contenuti cantonali nel Catasto, se necessario.

Anche con le possibili aggiunte previste dal presente progetto, il Catasto RDPP non sarà in grado di fornire informazioni in modo completo su tutte le restrizioni di diritto pubblico della proprietà esistenti. Ciò non era previsto neppure al momento della costituzione del Catasto e rimane invariato.30

ART. 17 OGGETTO

Come già avviene nel diritto vigente (art. 16 cpv. 2 LGI), il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza quali restrizioni di diritto federale della proprietà sono oggetto del Catasto RDPP in tutti i Cantoni. Per quanto riguarda le restrizioni di diritto pubblico della proprietà legate a geodati di base di diritto federale, ciò continuerà ad avvenire nell'Allegato 1 dell'Ordinanza sulla geoinformazione (OGI)31, il cosiddetto Catalogo dei geodati di base. Per quanto riguarda le restrizioni di diritto pubblico della proprietà generali-astratte, si prevede di regolamentarle in un allegato al OCRDPP.

Come nella legge attuale (art. 16 cpv. 3 LGI), i Cantoni dovrebbero continuare a essere autorizzati a definire restrizioni di diritto pubblico della proprietà di diritto cantonale ulteriori come contenuto del Catasto. Il Consiglio federale stabilisce a tal fine le condizioni quadro nell'ordinanza. Non si tratta quindi di quali temi i Cantoni possono includere nel Catasto, ma di come ciò debba essere fatto nel caso in cui vogliano farlo. In questo modo si intende raggiungere una certa armonizzazione a livello svizzero per quanto riguarda il contenuto del Catasto, nonostante la diversità materiale delle restrizioni della proprietà nel diritto dei Cantoni, che ha la sua legittimità. Come già avviene attualmente, queste disposizioni saranno integrate a livello di ordinanza tramite direttive di swisstopo.

29RS 101

30Si veda il Messaggio a sostegno di una legge sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI) del 6 settembre 2006, FF 2006 7817, p. 7858

31 RS 510.620