Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/101: Modifica della legge sulla geoinformazione - Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà · 16 pagine

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RDPP. Questa esigenza è stata ripresa nel Progetto Prioritario 32, realizzato nel Canton Turgovia.26 Si trattava principalmente di prescrizioni vincolanti per le autorità che hanno un effetto restrittivo indiretto sulla proprietà dei fondi.

Esistono numerose prescrizioni vincolanti per le autorità di questo tipo emanate dalle autorità che hanno un effetto restrittivo indiretto sulla proprietà dei fondi (ad es. carte dei pericoli, piani direttori, Inventari di protezione cantonali), ma che, secondo la prassi del Tribunale federale, non costituiscono giuridicamente restrizioni di diritto pubblico della proprietà in senso stretto, nonostante di fatto possano comportare restrizioni all'utilizzo, simili a restrizioni della proprietà formali (una carta dei pericoli può portare a restrizioni sui progetti edilizi autorizzabili, anche se ci sono più contestazioni contro i permessi di costruzione rifiutati che nel caso di una zona di pericolo).

È importante che i proprietari di fondi, i dipendenti degli uffici di architettura e pianificazione e le autorità sappiano che un determinato fondo è gravato in questo modo. Pertanto, in futuro dovrebbe esserci la possibilità di utilizzare il Catasto RDPP anche per queste restrizioni indirettamente efficaci.

Un’altra esigenza del progetto è quella di abrogare senza sostituzione la norma sulla responsabilità dell'articolo 18 LGI. Poiché è stata abbandonata l'idea di organizzare il Catasto RDPP - così come il registro fondiario - come un’istituzione giuridica di diritto federale in cui vengono stabiliti i diritti e/o gli oneri, non c'è più bisogno nemmeno di una tale norma sulla responsabilità. Oggi non è più possibile determinare in modo esaustivo come sia nata questa norma sulla responsabilità durante i lavori preliminari della LGI. Recenti analisi dimostrano che la norma sulla responsabilità è sistematicamente incoerente dal punto di vista giuridico27 e si allontana dall’obiettivo. Le indagini dell'Ufficio federale di topografia (swisstopo) hanno inoltre rivelato che la norma sulla responsabilità non è stata applicata una singola volta in Svizzera tra l'entrata in vigore delle disposizioni del Catasto RDPP nel 2009 e il 2023. La norma sulla responsabilità nella LGI è inoltre in conflitto con il diritto della responsabilità civile dello stato di diritto cantonale. Sebbene ciò sia legalmente ammissibile, aumenta inutilmente la complessità giuridica nei potenziali casi di diritto della responsabilità civile. L'abrogazione della norma sulla responsabilità porterà a una razionalizzazione della legislazione in materia di geoinformazione. Con l'abrogazione della responsabilità speciale nell'articolo 18 LGI non viene meno ogni responsabilità per la tenuta del Catasto RDPP, ma continua ad applicarsi il diritto cantonale sulla responsabilità dello Stato.

L'articolo 17 LGI non è stato oggetto né della valutazione del Catasto RDPP né del mandato del Consiglio federale al Dipartimento per l'esame e l'elaborazione di modifiche della legge. Nell'ambito dei lavori preparatori di questo progetto, tuttavia, si è reso necessario esaminare in modo più approfondito l'effetto positivo di pubblicità del Catasto RDPP. È emersa una differenza, in quanto la menzione nel registro fondiario non ha alcun effetto di pubblicità, mentre l’annotazione nel Catasto RDPP sì. Una perizia breve è giunta alla conclusione che sia opportuno che anche l'effetto di pubblicità positivo attualmente previsto dall'articolo 17 LGI venga abrogato senza sostituzione.28 Ciò porterebbe anche a una razionalizzazione della legislazione in materia di geoinformazione.

Se un Cantone vuole utilizzare il Catasto RDPP come organo di pubblicazione ufficiale, ciò continua a essere possibile e deve essere ancorato nel diritto cantonale - in conformità con il diritto costituzionale cantonale - in modo giuridicamente sufficiente. Ciò non influisce sulla funzione di diritto federale del Catasto RDPP come sistema d'informazione. Anche se si tratta degli stessi set di dati sulla stessa piattaforma, è necessario distinguere in modo giuridicamente chiaro, come avviene già oggi, tra la funzione di diritto federale come sistema d'informazione e la funzione di diritto cantonale come organo di pubblicazione.

Per ottenere una prima semplice panoramica della struttura proprietaria di un fondo con i diritti e gli obblighi esistenti, continua ad essere importante consultare anche il registro fondiario e il Catasto RDPP.

3.2 Attuazione

Si rimanda alle spiegazioni sull'articolo 46a (Disposizioni transitorie) (si veda il n. 4.1 di seguito).

26 cfr. Die Berücksichtigung von behördenverbindlichen bzw. mittelbar eigentümerverbindlichen Beschränkungen und weitere Vervollständigungsmassnahmen in Bezug auf den Inhalt des ÖREB-Katasters, Schlussbericht zum SGP32-TG, Behördenverbindliche Eigentumsbeschränkungen (undatiert), https://backend.cadastre-manual.admin.ch/fileservice/sdweb-docs-prod-cadastremanch-files/files/2023/08/25/25d55157-ad28-4909-aa4b-46e38fd1b2d4.pdf . .

27 Amir Noah Moshe, perizia concernente la spiegazione del rapporto di tensione tra il Catasto RDPP e il registro fondiario e illustrazione delle interfacce che ne risultano (cfr. art. 962 CC, art. 16 LGI e art. 129 cpv. 2 ORF) da un lato, nonché l'interpretazione della norma sulla responsabilità per la tenuta del Catasto RDPP (art. 18 LGI) e l'analisi della finzione della conoscenza del suo contenuto (art. 17 LGI), dall'altro, del 29 luglio 2018.

28 Amir Noah Moshe, perizia concernente l’apprezzamento giuridico della disposizione dell'art. 17 LGI, in particolare sul confronto tra l’efficacia giuridica positiva del registro fondiario (art. 970 cpv. 4 CC) e l'effetto positivo di pubblicità del registro di commercio (art. 936b cpv. 1 CO), da un lato, e tenendo conto del Catasto RDPP come organo di pubblicazione (cantonale) (art. 2 cpv. 2 OCRDPP) e delle misure di completamento previste dall'SGP32-Thurgau nell'ambito della revisione parziale della legge sulla geoinformazione (LGI), dall'altro.