Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/101: Modifica della legge sulla geoinformazione - Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà · 16 pagine

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Sulla base dei lavori di INTERFACE, il 12 gennaio 2022 il Consiglio federale è giunto alla conclusione che è necessario apportare le seguenti modifiche alla LGI per quanto riguarda il Catasto RDPP:4

- Eliminare la sovrapposizione con il registro fondiario: Nell'ambito di un chiarimento giuridico approfondito,

devono essere elaborate e verificate proposte che portino a un chiarimento delle funzioni del registro fondiario e del Catasto RDPP relative alle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. Se necessario, devono essere elaborate le necessarie modifiche legali nella LGI, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 962 del Codice civile (CC)5 e dell'articolo 129 dell'Ordinanza sul registro fondiario (ORF)6.

- Abrogare senza sostituzione la norma sulla responsabilità: La norma sulla responsabilità prevista dall'ar-

ticolo 18 della LGI per la tenuta del Catasto RDPP non soddisfa il suo scopo. Si propone di abrogare questo articolo senza sostituzione.

- Preparare il portale per le informazioni sui fondi, comprese le restrizioni vincolanti per le autorità: Il Catasto

RDPP dovrà essere completato in modo tale che il suo contenuto possa essere pubblicato anche in un futuro portale di informazioni sui fondi, comprese le restrizioni vincolanti per le autorità.

Nel 2018, l'avvocato basilese Dr. Amir Moshe aveva già affrontato la questione del rapporto conflittuale tra il registro fondiario e il Catasto RDPP e della norma sulla responsabilità dell'articolo 18 LGI in un parere giuridico, giungendo alle stesse conclusioni.7 L'interazione tra l'articolo 16 LGI, da un lato, e l'articolo 962 CC nonché l'articolo 129 ORF, dall'altro, sarebbe insoddisfacente e porterebbe a una situazione in cui le restrizioni di diritto pubblico della proprietà istituite in modo individuale-concreto (tramite decisione o contratto di diritto pubblico) devono essere menzionate nel registro fondiario e non sono quindi visibili nel Catasto RDPP. In linea di principio, le restrizioni di diritto pubblico della proprietà dovrebbero essere annotate nel Catasto RDPP, a meno che non vi siano motivi fondati a favore di una menzione nel registro fondiario. Questo è il caso, ad esempio, se la restrizione della proprietà è direttamente collegata a processi del registro fondiario. Anche questo parere giuridico giunge alla conclusione che la norma sulla responsabilità dell'articolo 18 LGI dovrebbe essere abrogata.

Le discussioni approfondite sui requisiti della legislazione specialistica che hanno avuto luogo da allora hanno portato a ulteriori chiarimenti:

- L'articolo 962 capoverso 1 CC suscita aspettative che non possono essere soddisfatte: Implica che tutte

le restrizioni di diritto pubblico della proprietà decretate per un determinato fondo, che limitano durevolmente l’uso del fondo o la facoltà di disporne o che impongono durevolmente al proprietario un obbligo inerente al fondo, possano e debbano essere iscritte nel registro fondiario. Questo non è mai avvenuto in realtà.

- Inoltre, un’inclusione completa di tutte le restrizioni di diritto pubblico della proprietà nel Catasto non è

possibile, in quanto le autorità possono creare nuove RDPP individuali-concrete in qualsiasi momento, ad esempio tramite autorizzazioni. L'ulteriore sviluppo del Catasto RDPP dovrebbe quindi essere effettuato gradualmente sia dalla Confederazione che dai Cantoni, sulla base di una valutazione dei vantaggi e degli svantaggi.

- L'abrogazione senza sostituzione della norma sulla responsabilità dell’articolo 18 LGI chiarisce che il Ca-

tasto RDPP non è un’istituzione giuridica paragonabile al registro fondiario, in cui vengono stabiliti diritti e/o oneri.

- Invece, l'articolo 16 capoverso 1 LGI deve essere abrogato nella misura in cui limita la possibilità di anno-

tare le restrizioni di diritto pubblico della proprietà sia nel registro fondiario che nel Catasto RDPP. I canali informativi che possono o devono essere utilizzati devono essere determinati nell’ambito dei requisiti del diritto federale.

Questo progetto persegue quindi i seguenti obiettivi:

- L’obiettivo dell’abrogazione della sovrapposizione persegue un chiarimento generale delle funzioni del

registro fondiario e del Catasto RDPP in relazione alle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. Sebbene in futuro le restrizioni di diritto pubblico della proprietà possano essere annotate sia nel registro fondiario che nel Catasto RDPP (cfr. art. 16 cpv. 1 LGI), è prevedibile che l'accento si sposti dalla menzione nel registro fondiario all'annotazione nel Catasto RDPP.

- Le basi legali del Catasto RDPP devono essere strutturate in modo tale che in futuro possano contenere

anche restrizioni di diritto pubblico della proprietà generali-astratte (ad es. distanze legali dai confini) e prescrizioni vincolanti per le autorità che hanno un effetto restrittivo indiretto sulla proprietà dei fondi.

4Rapporto “Valutazione del Catasto RDPP” del Consiglio federale del 18 ottobre 2021, pag. 6.

5RS 210

6 RS 211.432.1

7 Amir Noah Moshe, perizia concernente la spiegazione del rapporto di tensione tra il Catasto RDPP e il registro fondiario e illustrazione delle interfacce che ne risultano (cfr. art. 962 CC, art. 16 LGI e art. 129 cpv. 2 ORF) da un lato, nonché l'interpretazione della norma sulla responsabilità per la tenuta del Catasto RDPP (art. 18 LGI) e l'analisi della finzione della conoscenza del suo contenuto (art. 17 LGI), dall'altro, del 29 luglio 2018; cfr. anche in modo approfondito la critica al dualismo tra registro fondiario e Catasto RDPP, Moshe, in Catasto 27/2018, p. 8 segg. con altri accenni.