Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/101: Modifica della legge sulla geoinformazione - Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà · 16 pagine
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esempio, con il «trasferimento» delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà menzionate nel registro fondiario e che ora devono essere incluse nel Catasto RDPP a quest'ultimo, in modo tale che siano incluse in esso e la menzione nel registro fondiario sia quindi cancellata. Secondo uno studio di fattibilità, questa soluzione porterebbe i maggiori benefici.39 Tuttavia, questa soluzione è stata abbandonata a causa dei costi elevati per i Cantoni. Ciò nonostante, i Cantoni sono liberi di trasferire successivamente al Catasto RDPP, a proprie spese, le restrizioni della proprietà che erano state menzionate nel registro fondiario in base al diritto precedente e che ora appartengono al Catasto RDPP. Essi emanano le disposizioni necessarie mediante una norma giuridica. Ciò deriva dal principio di legalità ed è necessario per poter tracciare le modifiche nel registro fondiario e nel Catasto RDPP.
Di conseguenza, le nuove norme avranno effetto solo a partire dalla loro entrata in vigore e non saranno applicate retroattivamente. Le restrizioni della proprietà che erano state annotate in base al diritto precedente e che non possono più essere annotate in base al nuovo diritto non devono quindi essere cancellate dal registro fondiario.
Le disposizioni transitorie dell'art. 46a LGI si applicano solo alle modifiche della LGI stessa, ossia solo ai nuovi artt. 16-18a LGI. Le modifiche all'art. 962 CC non richiedono alcuna disposizione transitoria a livello legislativo. La necessità del diritto transitorio potrebbe sorgere solo in caso di modifica al catalogo dell'art. 129 cpv. 1 ORF. Nel caso in cui si rendesse necessaria una modifica dell'art. 129 cpv. 1 ORF in occasione della modifica del diritto d'ordinanza, disposizioni transitorie potrebbero comunque essere emanate in atti legislativi della modifica dell'ordinanza.
Il Consiglio federale stabilisce il piano di attuazione per l’esecuzione delle modifiche. Può delegare questo compito al dipartimento. Questo modo di procedere si è già rivelato efficace con l'introduzione del Catasto RDPP. Permette una certa flessibilità durante l'attuazione40. Questo può essere illustrato con il seguente esempio: Con il nuovo articolo 16, capoversi 2 e 3, LGI si amplia il possibile contenuto del Catasto RDPP. Questo ampliamento richiederà un adeguamento del modello quadro per il Catasto RDPP. Questo, e in particolare il termine entro il quale la Confederazione deve emanare il modello quadro, devono essere stabiliti mediante un piano di attuazione. Ciò vale anche per altri requisiti e direttive che la Confederazione deve fare o modificare.41
Il possibile ampliamento del Catasto con nuovi temi RDPP, ad esempio anche con temi relativi a prescrizioni vincolanti per le autorità che hanno un effetto restrittivo indiretto sulla proprietà dei fondi, dovrebbe avvenire in fasi gestibili nell'ambito del comprovato periodo di quattro anni. Poiché per l'ampliamento dei temi del Catasto RDPP è sempre necessaria una modifica dell'ordinanza, ogni nuovo tema RDPP a livello svizzero viene di fatto sempre approvato dal Consiglio federale. I dettagli dell'attuazione possono poi essere definiti negli accordi di programma, come avviene oggi.
4.2 Modifiche al Codice civile svizzero (allegato 1)
ART. 962 CCMENZIONI DI RESTRIZIONI DI DIRITTO PUBBLICO DELLA PROPRIETÀ
Dall'entrata in vigore della revisione dei diritti reali immobiliari, il 1° gennaio 2012, l'attuale art. 962 CC prevede un obbligo di menzione delle limitazioni di diritto pubblico della proprietà di diritto cantonale. Tuttavia, ciò non è mai stato attuato in modo sistematico nella pratica. Il previsto chiarimento delle funzioni del registro fondiario e del Catasto RDPP richiede pertanto una modifica dell'articolo 962 CC. Una restrizione di diritto pubblico della proprietà, decretata o definita contrattualmente di cui ha gravato un determinato fondo con decisione che limita durevolmente l’uso del fondo o la facoltà di disporne o che impone durevolmente al proprietario un obbligo inerente al fondo, in futuro non dovrà più essere menzionata nel registro fondiario in ogni caso, ma solo qualora ciò sia previsto dalla legge federale. In futuro, il diritto federale potrà anche delegare questo compito ai Cantoni.
Poiché l'incompatibilità tra l’annotazione nel registro fondiario e l’inclusione nel Catasto RDPP viene eliminata, in futuro sarà possibile per tali restrizioni di diritto pubblico della proprietà individuali-concrete entrare a far parte del Catasto RDPP, se ciò è previsto o consentito dal diritto federale.
Dato che non tutte le restrizioni di diritto pubblico della proprietà decretate per un determinato fondo devono essere menzionate nel registro fondiario, è necessaria una normativa che stabilisca come effettuare la selezione. Per le restrizioni della proprietà di diritto federale, ciò risulta dalle disposizioni della legislazione specialistica pertinente che stabilisce la restrizione della proprietà.
Il capoverso 2 rimane invariato.
Le restrizioni di diritto pubblico della proprietà di diritto cantonale che sono state definite individualmente per un fondo non devono più essere menzionate nel registro fondiario. Anche in questo caso, in futuro dovrebbe essere possibile effettuare un'assegnazione adeguata tra la menzione nel registro fondiario e l'annotazione nel Catasto RDPP. Il Consiglio federale dovrebbe quindi stabilire in futuro tramite un'ordinanza, secondo il capoverso 3:
39 INTERFACE, Machbarkeitsstudie ÖREB-Kataster 2023, rapporto del 19.12.2023.
40 Si veda RU 2009 4723, Art. 26-31.
41 Le norme corrispondenti erano già necessarie quando è stato introdotto il Catasto RDPP, cfr. RU 2009 4723, Art. 27.