Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/101: Modifica della legge sulla geoinformazione - Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà · 16 pagine

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- quali tipi di restrizioni della proprietà di diritto cantonale devono essere menzionati nel registro fondiario

- quali tipi di restrizioni della proprietà di diritto cantonale possono essere menzionati nel registro fondiario.

Nel caso di restrizioni della proprietà di diritto cantonale, che secondo il Consiglio federale possono essere menzionate dai Cantoni (Art. 962 cpv. 3 n. 2 CC), questi in futuro disciplineranno se e a quali condizioni debbano essere menzionate nel registro fondiario (capoverso 4). I Cantoni hanno la flessibilità per stabilire quando una restrizione di diritto pubblico della proprietà sia abbastanza importante da essere menzionata nel registro fondiario e in quali settori il servizio specializzato competente debba avere un margine d'apprezzamento.

I Cantoni possono stabilire quali restrizioni di diritto pubblico della proprietà di diritto cantonale devono essere oggetto del Catasto RDPP sulla base dell'articolo 17 capoverso 2 LGI.

4.3 Modifiche alla Legge federale sull’energia nucleare (allegato 1)

ART. 40 CPV. 3 E 5 LEGGE FEDERALE SULL’ENERGIA NUCLEARE

Per proteggere un deposito in strati geologici profondi di scorie radioattive da eventi esterni, viene definita un'area di protezione tridimensionale nel sottosuolo. L'area di protezione è lo spazio nel sottosuolo in cui interventi possono compromettere la sicurezza del deposito (art. 40 cpv. 1 LENu). Chi intende eseguire trivellazioni in profondità, costruzioni di gallerie, esplosioni e altre operazioni con le quali viene toccata un’area di protezione necessita di una licenza (art. 40, cpv. 2 LENu).

La zona di protezione è determinata dal Consiglio federale in via provvisoria con l'autorizzazione di massima per un deposito in strati geologici profondi e in via definitiva con la licenza d'esercizio. La Società cooperativa nazionale per lo smaltimento delle scorie radioattive (Nagra) propone un'area di protezione provvisoria che comprende un'area di circa 30 km2 per la sua richiesta di un'autorizzazione di massima per un deposito in strati geologici profondi. Secondo la pianificazione attuale, la definizione dell'area di protezione provvisoria è prevista per il 2031. Secondo le stime attuali, l'area di protezione definitiva sarà più piccola di quella provvisoria.

Quando nel 2003 è stata approvata la LENu e con essa la creazione di un'area di protezione, la menzione nel registro fondiario era l'unico modo esistente ed efficace per rendere accessibili le informazioni sull'area protetta. Nel frattempo, è emerso, con il Catasto RDPP, uno strumento più idoneo per la diffusione delle informazioni. La restrizione della proprietà derivante dall'area di protezione è di tipo generale-concreto e non ha un carattere individuale designato per i singoli fondi che giustifichi una menzione nel registro fondiario. Deve pertanto essere assegnata al Catasto RDPP. L'art. 40 cpv. 3 LENu è pertanto modificato in modo che la menzione dell'area di protezione nel registro fondiario sia sostituita dall'annotazione nel Catasto RDPP.

Il riferimento alla cancellazione dell'area di protezione dal registro fondiario viene eliminato anche dal capoverso 5. Non è necessaria una disposizione analoga sulla cancellazione dell'area di protezione dal Catasto RDPP. Se l'area di protezione dovesse essere cancellata, anche i dati dovrebbero essere cancellati dal Catasto senza una disposizione speciale, poiché non esiste più una restrizione della proprietà giuridicamente efficace. Ciò deriva indirettamente dall'art. 2 cpv. 1 e dall'art. 7 cpv. 1 OCRDPP, che richiedono come condizione l'efficacia giuridica di una restrizione della proprietà. Inoltre, un'annotazione «obsoleta» nel Catasto sarebbe priva di effetto (art. 3a OCRDPP).

Il rapporto tra i set di geodati di base ai sensi dell'art. 40 cpv. 3 e cpv. 4 della LENu dovrà essere regolato a livello di ordinanza.

ART. 59 CPV. 3 LEGGE FEDERALE SULL’ENERGIA NUCLEARE

La modifica dell'articolo 40 comporta un significativo adattamento dell'articolo 59, capoverso 3, della LENu. L'annotazione delle aree di protezione nel Catasto RDPP ai sensi dell'art. 40 cpv. 3 LENu ha (nel senso di un'eccezione) uno effetto di pubblicità di diritto speciale e fa scattare la scadenza per la valutazione del termine di perenzione di cui all'art. 59 cpv. 3 LENu.