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Consultazione 2024/19: Ordinanza sul sistema d’informazione sui controlli della circolazione stradale (OSICC) · 13 pagine

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O. concernente il sistema d’informazione sui controlli della circolazione stradale RU ...

b. come strumento di supporto per le autorità nell’esecuzione di procedimenti amministrativi e penali contro conducenti in relazione a controlli della circolazione stradale;

c. come prova di fornitura delle prestazioni connesse ai controlli del traffico pesante secondo le convenzioni sulle prestazioni concluse dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) con i Cantoni in virtù dell’articolo 10 capoverso 3 della legge del 19 dicembre 19976 sul traffico pesante (LTTP);

d. come fonte di dati per il sistema di valutazione.

3Per la prova di cui al capoverso 2 lettera c non possono essere trattati dati personali.

4Il sistema di valutazione è impiegato per:

a. adempiere l’obbligo di presentare rapporti secondo l’accordo del 21 giugno 19997 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;

b. adempiere l’obbligo di presentare rapporti al Forum internazionale dei trasporti (International Transport Forum, ITF) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

c. compilare statistiche sull’attività di controllo secondo l’OCCS;

d. valutare e analizzare l’attività di controllo;

e. elaborare valutazioni e analisi quali basi per la politica della sicurezza stradale.

Art. 3 Autorità coinvolte e competenze

1Il sistema di rilevazione è gestito dall’Ufficio federale delle strade (USTRA) in collaborazione con i Cantoni e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

2Il sistema di valutazione è gestito dall’USTRA.

3L’USTRA mette a disposizione dell’UDSC e delle autorità cantonali il sistema di rilevazione ed è responsabile del suo funzionamento e perfezionamento.

4È competente per il rilascio, la modifica e la revoca delle autorizzazioni di accesso.

Art. 4 Regolamento per il trattamento dei dati

L’USTRA emana un regolamento per il trattamento dei dati nel quale sono disciplinate in particolare l’organizzazione e il funzionamento del SICC, le interfacce tecniche e le procedure di sincronizzazione dei dati.

6 RS 641.81

7 RS 0.740.72