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Consultazione 2024/19: Ordinanza sul sistema d’informazione sui controlli della circolazione stradale (OSICC) · 13 pagine
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O. concernente il sistema d’informazione sui controlli della circolazione stradale RU ...
Art. 19 Rapporti dell’USTRA
L’USTRA trasmette:
a. alla Commissione europea i rapporti sui controlli delle merci pericolose, dei periodi di lavoro, di guida e di riposo nonché sui controlli tecnici su strada concordati nell’accordo del 21 giugno 199913 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
b. all’ITF dell’OCSE i rapporti sui controlli dei periodi di lavoro, di guida e di riposo che la Svizzera deve redigere ai sensi delle decisioni ministeriali vincolanti.
Art. 20 Comunicazione dei dati
1L’USTRA può mettere a disposizione di autorità, organizzazioni e privati dati anonimizzati del sistema di valutazione per valutazioni proprie. A tale scopo può richiedere la stipula di convenzioni sulle prestazioni e sulla protezione dei dati.
2Può concedere ad autorità, organizzazioni e privati autorizzazioni di accesso al sistema di valutazione, purché siano stipulate convenzioni sulle prestazioni e sulla protezione dei dati.
3I dati annuali sono comunicati soltanto dopo essere stati pubblicati nella statistica dei controlli della circolazione stradale.
Art. 21 Sicurezza delle informazioni
1L’USTRA garantisce la sicurezza dei dati nel SICC.
2I servizi autorizzati all’accesso adottano nel loro ambito di competenza i provvedimenti organizzativi e tecnici che, secondo le disposizioni della Confederazione in materia di protezione dei dati, sono necessari per tutelare i dati dalla perdita, da qualsiasi trattamento o consultazione illeciti e da sottrazione.
3L’USTRA si assicura che i dati comunicati secondo l’articolo 20 non consentano di risalire all’identità delle persone coinvolte nel controllo.
4In caso di trattamento di dati personali devono essere registrati automaticamente i nomi degli utenti che hanno trattato i dati, le date delle relative operazioni e i dati interessati.
Art. 22 Notifiche all’USTRA
I Cantoni trasmettono ogni anno al SICC:
a. entro il 30 settembre dell’anno in corso, il numero di veicoli immatricolati nel Cantone e i cui conducenti sono soggetti all’OLR 1;
b. entro il 30 giugno dell’anno successivo, il numero delle aziende soggette all’OLR 1;