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Consultazione 2024/19: Ordinanza sul sistema d’informazione sui controlli della circolazione stradale (OSICC) · 13 pagine

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O. concernente il sistema d’informazione sui controlli della circolazione stradale RU ...

3Al collegamento con dati rilevati nell’ambito della LStat si applica l’articolo 14a LStat.

Art. 15 Distruzione e archiviazione dei dati

1Cinque anni dopo la data del controllo, l’USTRA contrassegna i dati pseudonimizzati come da distruggere, purché abbiano soddisfatto la finalità del trattamento e non siano più necessari.

2I dati anonimizzati vengono distrutti non appena non sono più necessari.

3I dati non più necessari e destinati alla distruzione sono proposti dall’USTRA all’Archivio federale a fini di archiviazione.

4I dati non più necessari e destinati alla distruzione sono distrutti dopo essere stati valutati dall’Archivio federale come non aventi valore archivistico o essere stati trasmessi allo stesso per archiviazione.

Sezione 4: Disposizioni comuni

Art. 16 Diritto di informazione e di rettifica

1Chiunque ha il diritto di chiedere informazioni sui dati concernenti la propria persona all’autorità che li ha registrati. La richiesta deve essere effettuata per iscritto.

2Fatti salvi eventuali motivi restrittivi, l’autorità comunica i dati in questione integralmente, gratuitamente e per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

3Chiunque può chiedere all’autorità che li ha registrati di rettificare o distruggere i dati inesatti concernenti la propria persona.

Art. 17 Qualità e rettifica dei dati

1Le autorità coinvolte provvedono al trattamento lecito dei dati e garantiscono la sicurezza delle informazioni per eventuali sistemi a monte.

2Se un’autorità constata irregolarità, deve adottare immediatamente provvedimenti adeguati. Deve informare immediatamente l’USTRA in merito alle irregolarità e ai provvedimenti adottati.

3L’USTRA verifica periodicamente la completezza e l’attendibilità dei dati inseriti nei sistemi di rilevazione e di valutazione e se necessario ne dispone l’integrazione o la rettifica.

Art. 18 Statistica dei controlli della circolazione stradale

L’USTRA redige annualmente una statistica standardizzata sui controlli e la mette adegutatamente a disposizione dei servizi cantonali competenti per la registrazione dei dati nel SICC e dell’UDSC e successivamente del pubblico.