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Consultazione 2024/19: Ordinanza sul sistema d’informazione sui controlli della circolazione stradale (OSICC) · 13 pagine
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O. concernente il sistema d’informazione sui controlli della circolazione stradale RU ...
4La registrazione e la trasmissione dei dati sono effettuate regolarmente, tuttavia entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Sono fatti salvi i termini di notifica basati su una convenzione sulle prestazioni con il DATEC.
5La rettifica o l’integrazione di dati dopo il 31 gennaio dell’anno successivo deve essere concordata con l’USTRA.
6La rettifica e l’integrazione di dati devono essere effettuate attraverso le interfacce e le procedure di sincronizzazione definite nel regolamento per il trattamento dei dati.
Art. 7 Collegamento con dati contenuti in altre fonti
Per verificare e completare i set di dati possono essere inseriti nel sistema di rilevazione o con esso collegati:
a. i dati del sottosistema SIAC Persone del sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC);
b. i dati del sottosistema SIAC Veicoli del SIAC.
Art. 8 Trasferimento dei dati al sistema di valutazione
I dati di cui all’allegato numeri 1–6 sono trasferiti dal sistema di rilevazione al sistema di valutazione in forma pseudonimizzata o anonimizzata.
Art. 9 Autorizzazioni di accesso
1L’USTRA stabilisce quali dei suoi servizi hanno accesso ai dati del sistema di rilevazione.
2Presso i Cantoni sono autorizzati all’accesso i servizi competenti per la registrazione e la trasmissione di dati. Hanno accesso soltanto ai dati da loro registrati o trasmessi.
3L’UDSC stabilisce quali dei suoi servizi sono autorizzati all’accesso. Questi servizi hanno accesso soltanto ai dati registrati o trasmessi dall’UDSC.
4I Cantoni e l’UDSC notificano all’USTRA i servizi autorizzati all’accesso.
Art. 10 Distruzione e archiviazione dei dati
1Cinque anni dopo la data del controllo, l’USTRA contrassegna i relativi dati nel sistema di rilevazione come da distruggere, purché abbiano soddisfatto la finalità del trattamento e non siano più necessari.
2I dati non più necessari e destinati alla distruzione sono proposti dall’USTRA all’Archivio federale a fini di archiviazione.
3I dati non più necessari e destinati alla distruzione sono distrutti dopo essere stati valutati dall’Archivio federale come non aventi valore archivistico o essere stati trasmessi allo stesso per archiviazione.