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Consultazione 2024/19: Ordinanza sul sistema d’informazione sui controlli della circolazione stradale (OSICC) · 13 pagine

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O. concernente il sistema d’informazione sui controlli della circolazione stradale RU ...

Sezione 2: Sistema di rilevazione

Art. 5 Contenuto

Il sistema di rilevazione contiene:

a. i dati relativi ad autorità di controllo e persone addette ai controlli nonché tipo, luogo e momento del controllo di cui all’allegato numero 1;

b. i dati relativi a persone controllate di cui all’allegato numero 2;

c. i dati relativi al detentore del veicolo di cui all’allegato numero 3;

d. i dati relativi a veicoli e rimorchi di cui all’allegato numero 4;

e. i dati relativi ai settori controllati di cui all’allegato numero 5;

f. i dati relativi ai controlli aziendali per quanto riguarda i periodi di lavoro, di guida e di riposo di cui all’allegato numero 6;

g. i verbali d’interrogatorio e i rapporti di denuncia di cui all’allegato numero 7.

Art. 6 Registrazione o trasmissione dei dati

1Le autorità competenti registrano i dati di cui ai numeri 1–6 dell’allegato direttamente nel sistema di rilevazione o li trasmettono allo stesso qualora effettuino uno dei seguenti controlli:

a. controlli dei conducenti soggetti all’ordinanza del 19 giugno 19958 per gli autisti (OLR 1);

b. controlli dei seguenti autoveicoli e relativi rimorchi con immatricolazione commerciale:

1. autoveicoli pesanti,

2. autoveicoli leggeri che trainano un rimorchio per il trasporto di cose con peso totale senza carico d’appoggio o carico della sella di oltre 0,75 t e peso del convoglio di oltre 3,50 t,

3. autoveicoli leggeri non allestiti principalmente per il trasporto di persone e il cui peso totale supera 2,50 t;

c. controlli di autoveicoli o combinazioni di veicoli per il trasporto di persone con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente;

d. controlli aziendali secondo l’OLR 1.

2La registrazione e la trasmissione dei dati di cui all’allegato numero 7 sono facoltative.

3L’autorità che registra o trasmette i dati è responsabile della loro correttezza e completezza. Se constata dati errati o incompleti, ne dispone l’immediata rettifica o integrazione.

8 RS 822.221