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Consultazione 2024/19: Ordinanza sul sistema d’informazione sui controlli della circolazione stradale (OSICC) · 13 pagine
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O. concernente il sistema d’informazione sui controlli della circolazione stradale RU ...
Sezione 3: Sistema di valutazione
Art. 11 Contenuto
Il sistema di valutazione contiene i dati di cui all’allegato numeri 1–6 in forma pseudonimizzata o anonimizzata.
Art. 12 Autorizzazioni di accesso
1L’USTRA ha accesso ai dati del sistema di valutazione.
2I servizi cantonali competenti per la registrazione dei dati hanno accesso ai dati del sistema di rilevazione originariamente da loro registrati o trasmessi.
3L’UDSC ha accesso ai dati del sistema di rilevazione originariamente da lui registrati o trasmessi.
Art. 13 Valutazione
1L’USTRA può valutare i dati per gli scopi di cui all’articolo 2 capoverso 4.
2Le autorità cantonali possono valutare i dati cui hanno accesso per adempiere i propri compiti legali.
3L’UDSC può valutare i dati cui ha accesso per adempiere i propri compiti legali.
Art. 14 Collegamento con dati contenuti in altre fonti
1I dati del sistema di valutazione possono essere collegati con i dati di seguito riportati per valutare i seguenti fattori di influenza sulla sicurezza stradale:
a. essere umano: con dati dei sottosistemi SIAC Persone e SIAC Provvedimenti del SIAC;
b. veicolo: con dati del sottosistema SIAC Veicoli del SIAC;
c. controllo: con dati del sistema d’informazione sugli incidenti stradali;
d. infrastruttura: con dati sull’infrastruttura e sulla circolazione stradali.
2L’accesso ai dati sull’infrastruttura e sulla circolazione stradali e il loro utilizzo sono disciplinati:
a. per geodati: dalla legge del 5 ottobre 20079 sulla geoinformazione e dall’ordinanza del 21 maggio 200810 sulla geoinformazione;
b. per dati tecnici relativi all’infrastruttura: dalla legge federale dell’8 marzo 196011 sulle strade nazionali e dall’ordinanza del 7 novembre 200712 sulle strade nazionali.
9 RS 510.62
10 RS 510.620
11RS 725.11