Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 40 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2025 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione OTRif
4 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sull’ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610)
4.1 Situazione iniziale
L’ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610) disciplina il traffico in Svizzera di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo (art. 1 cpv. 2 lett. a), il traffico transfrontaliero di tutti i rifiuti (art. 1 cpv. 2 lett. b) e il traffico di rifiuti speciali tra Stati terzi se è organizzato da imprese con sede in Svizzera o con la loro partecipazione (art. 1 cpv. 2 lett. c). Nel quadro della consultazione sono state presentate le seguenti proposte di modifica.
• Nelle deroghe all’obbligo di autorizzazione per le imprese di smaltimento in Svizzera, il
termine «pile (esclusi gli accumulatori al piombo)» è sostituito da «pile portatili» per tenere conto del fatto che oggi non solo le pile al piombo, bensì anche ad esempio quelle al litio sono installate nei veicoli e smaltite (art. 8 cpv. 2 lett. e).
• Viene creata una base legale per l’autorizzazione all’esportazione di materiale di scavo e
di sgombero non inquinato da parte dei Cantoni nella regione di confine (art. 15 cpv. 1bis).
• Il termine «rifiuti urbani» è sostituito dalla denominazione concreta dei tipi di rifiuto. In tal
modo, si precisano e aggiornano le restrizioni all’esportazione. La modifica tiene conto dell’interpretazione del termine «rifiuti urbani» consolidatasi negli ultimi anni, dell’ulteriore sviluppo delle raccolte differenziate e dei nuovi impianti di smistamento di rifiuti misti (art. 17 lett. c n. 1 e 4).
• La descrizione «rifiuti biogeni raccolti separatamente dalle economie domestiche come
pure rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di giardini e parchi da parte delle imprese; sono fatti salvi i rifiuti di legno» viene introdotta per eliminare la disparità di trattamento nell’esportazione di questi rifiuti a seconda che provengano da economie domestiche o da imprese (art. 17 lett. c n. 5).
• La descrizione dei rifiuti importati ai fini della valorizzazione energetica in impianti di
incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) e le cui scorie vengono poi riesportate deve essere adattata alla prassi e ampliata (art. 17 lett. d n. 2 e 2bis).
• Il termine «Abraum» non è più utilizzato e può essere stralciato (art. 17 lett. d n. 4), una
modifica che concerne solo il tedesco.
• Viene abbreviata la procedura di tacito consenso per il transito di rifiuti attraverso la
Svizzera (art. 29 cpv. 1).
• L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) è designato esplicitamente come autorità
competente e ufficio di contatto per la Convenzione di Basilea (art. 36a).
4.2 Pareri pervenuti
Sono pervenuti 46 pareri sul progetto di modifica dell’OTRif. 22 Cantoni, un partito politico, un’associazione mantello nazionale, 5 organizzazioni specializzate e 17 altre parti interessate hanno preso posizione.
4.3 Risultati della procedura di consultazione
4.3.1 Osservazioni generali
I partecipanti alla consultazione hanno accolto per lo più favorevolmente le modifiche previste.
Un partito politico (PS), 21 Cantoni (AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, JU, LU, OW, NE, NW, SG, SH, SZ, TI, TG, UR, VS, ZG e ZH), la Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell’ambiente della Svizzera (CCA) e sette organizzazioni specializzate (Biomasse Suisse, ECO SWISS, Kompostforum Schweiz, metal.suisse, SAIDEF SA, Stiftung Auto Recycling Schweiz e l’Associazione svizzera dell’industria del gas) approvano il progetto in generale e senza riserve.