Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 40 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2025 Rapporto sui risultati della consultazione O Suolo
Prométerre osserva che il suolo è proprietà privata. Fintantoché non viene compromessa la salute della popolazione, non vi sarebbe motivo di pubblicare dati relativi a una proprietà privata. Prométerre chiede pertanto che venga cancellato l’obbligo di pubblicazione per i risultati della sorveglianza del deterioramento del suolo.
3.4.10 Art. 5 cpv. 2–3
In merito ai due capoversi in oggetto, i partecipanti si sono espressi come indicato di seguito.
Due Cantoni (GL, ZH) richiamano l’attenzione sul fatto che con il vigente articolo 5 o il previsto articolo 5 capoverso 4 sarebbe già assicurata l’esecuzione uniforme dei Cantoni in mancanza di valori di valutazione e come i Cantoni condividerebbero già informazioni per dedurre i valori di valutazione mancanti (nell’ambito di Cercle Sol). Il Cantone ZH chiede di rinunciare alle modifiche dell’articolo 5 capoversi 2–4 perché l’autorizzazione esplicita dell’UFAM sulla valutazione del singolo caso comporterebbe un onere amministrativo supplementare.
Due Cantoni (BL, UR) apprezzano che per i valori limite dedotti nel singolo caso sia ora richiesta l’autorizzazione dell’UFAM poiché in tal modo viene favorita e rafforzata un’esecuzione uniforme a livello nazionale (UR).
Il Cantone BE non è convinto che con le modifiche proposte si possa pervenire a un’armonizzazione. Per questa ragione, i Cantoni BE e SG chiedono che la Confederazione stabilisca i valori limite sotto forma di elenchi e i Cantoni si occupino della loro esecuzione. La nuova autorizzazione obbligatoria dell’UFAM per le valutazioni dei singoli casi si tradurrebbe inoltre in un maggiore onere amministrativo.
Il Cantone FR chiede che l’UFAM si assuma l’incarico di derivare i valori di riferimento stabilendoli in stretta collaborazione con i Cantoni. In tal modo si potrebbe assicurare l’armonizzazione e il coordinamento tra i diversi Cantoni nonché ottenere uno sgravio per i Cantoni che dispongono di minori risorse.
Il Cantone TI chiede una riformulazione del testo con uno scambio di ruoli tra l’UFAM e i Cantoni. Affinché possa essere garantita un’attuazione uniforme nella determinazione dei valori indicativi mancanti, sarebbe necessario attribuire alla Confederazione la competenza di stabilire tali valori.
Il Cantone NE richiama l’attenzione sull’importanza di chiarire la procedura per le sostanze non regolamentate. Ciò, tuttavia, non dovrebbe ridimensionare la responsabilità della Confederazione nella creazione di basi comuni per le sostanze con un potenziale elevato di inquinanti o le sostanze potenzialmente molto diffuse, come p. es. i PFAS.
L’SVU/ASEP e Cemsuisse ritengono che la nuova ripartizione dei compiti che vede un maggior coinvolgimento dell’UFAM nel supporto all’esecuzione porterà a una facilitazione amministrativa e un’esecuzione più uniforme.
3.4.11 Art. 5 cpv. 2 (definizione dei valori indicativi)
Sei Cantoni (AR, BL, JU, OW, SH, UR) così come Prométerre e l’SVU/ASEP sono favorevoli alla revisione. Il Cantone TI accoglie la revisione con richieste di modifica. Tre Cantoni (FR, GL, ZH) respingono la revisione.
Il Cantone TG apprezzerebbe se l’UFAM gestisse le valutazioni dei singoli casi eseguite in modo attivo e trasparente invece di limitarsi a informare in merito. Il Cantone TG auspica una piattaforma informativa centrale per il suolo.
3.4.12 Art. 5 cpv. 3 (definizione dei valori di guardia e di risanamento)
Sette Cantoni (AR, BL, JU, OW, SH, UR, ZG) così come Prométerre e l’SVU/ASEP sono favorevoli alla revisione. Il Cantone TI accoglie la revisione con richieste di modifica. Tre Cantoni (FR, GL, ZH) respingono la revisione.
Il Cantone ZG esprime rammarico per l’assenza del periodo contenuto nell’avamprogetto «L’UFAM offre consulenza tecnica ai Cantoni». Nel rapporto esplicativo verrebbe tuttavia