Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 11 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2025 Rapporto esplicativo

OTRif

1 Introduzione

L’ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif) disciplina il traffico in Svizzera di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo (art. 1 cpv. 2 lett. a OTRif), il traffico transfrontaliero di tutti i rifiuti (art. 1 cpv. 2 lett. b OTRif) e il traffico di rifiuti speciali tra Stati terzi se è organizzato da imprese con sede in Svizzera o con la loro partecipazione (art. 1 cpv. 2 lett. c OTRif). Secondo l’articolo 15 capoverso 1 OTRif, i rifiuti possono essere esportati solo con l’autorizzazione dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). Nell’esaminare le condizioni per le autorizzazioni all’esportazione dei rifiuti, l’autonomia di smaltimento di cui all’articolo 30 capoverso 3 della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) (RS 814.01) svolge un ruolo importante: l’articolo 17 lettera c OTRif elenca i tipi di rifiuti che in linea di massima vanno smaltiti in Svizzera. Si tratta di rifiuti per i quali i Cantoni sono competenti per lo smaltimento ai sensi dell’articolo 31b LPAmb (rifiuti urbani, rifiuti provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade e dagli impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico) come pure di altri rifiuti di massa come le scorie dell’incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti urbani o i rifiuti edili combustibili misti. Si tratta di rifiuti difficili da stoccare che, nel caso in cui fosse necessario un deposito intermedio, comporterebbero rapidamente costi elevati, notevoli problemi di spazio e difficoltà igieniche. Diventa pertanto particolarmente importante garantire la sicurezza e l’autonomia di smaltimento.

Negli ultimi anni gli sviluppi seguenti hanno denotato conflitti di obiettivi e difficoltà nell’esecuzione.

1. Con la sostituzione dell’ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) con l’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR; RS 814.600), conformemente al mandato del Parlamento, a partire dal 1° gennaio 2016 il termine «rifiuti urbani» è stato definito in modo più restrittivo, al fine di liberare una parte dei rifiuti dal monopolio dello Stato. Dall’esame dei casi attuali emerge come, in base alla formulazione vigente dell’articolo 17 lettera c numero 1 OTRif, le condizioni per l’esportazione di rifiuti misti combustibili provenienti dall’industria e dall’artigianato sono sostanzialmente soddisfatti, sebbene si tratti di rifiuti di massa e l’infrastruttura per il loro smaltimento sia presente in Svizzera e andrebbe utilizzata.

2. Sono sempre di più i rifiuti urbani che vengono raccolti separatamente (ad es. capsule di caffè, rifiuti di plastica misti) per essere riciclati. Per varie ragioni (promozione dell’innovazione, possibili alternative per il riciclaggio, evitare distorsioni del mercato), può essere opportuno esportare tali rifiuti per consentire innanzitutto la valorizzazione materiale ai sensi dell’economia circolare.

3. I rifiuti biogeni raccolti separatamente dalle economie domestiche sono considerati rifiuti urbani e devono essere smaltiti in Svizzera. Attualmente tuttavia, i rifiuti provenienti dalla manutenzione di giardini e parchi da parte delle imprese non sono soggetti alle restrizioni, in quanto considerati specifici dell’impresa. Di fatto, seppure tali rifiuti differiscano in termini di quantità, spesso presentano la stessa composizione in termini di contenuto e sono difficilmente distinguibili. La disparità di trattamento esistente fra i rifiuti verdi provenienti dalle economie domestiche e i rifiuti provenienti dalla manutenzione di giardini e parchi da parte di imprese è difficile da comunicare e da far rispettare. Si può presumere che l’infrastruttura per la loro valorizzazione in Svizzera sia garantita da un numero elevato di impianti.

La presente revisione consente di risolvere i suddetti conflitti d’interesse precisando e aggiornando le restrizioni all’esportazione.

Ulteriori modifiche includono adeguamenti di minore entità destinati a migliorare l’esecuzione.