Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 11 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2025 Rapporto esplicativo

OTRif

cento dell’input (ad es. metalli, carta, cartone o legno) viene separato per la valorizzazione materiale; il resto è destinato alla valorizzazione energetica. La Svizzera dispone di una capacità sufficiente per smaltire questi residui misti combustibili provenienti dalla selezione (v. punto precedente). Inoltre, non si devono creare falsi incentivi che rendano più attrattiva la raccolta non separata di rifiuti industriali combustibili in quanto l’eventuale valorizzazione energetica della frazione residua è più conveniente all’estero. Piuttosto, nell’interesse dell’economia circolare, si dovrebbe promuovere la raccolta differenziata in loco per riciclare i materiali, in modo da raggiungere il maggiore tasso di riciclaggio possibile. L’attenzione dedicata alle possibilità di smaltimento sostenibile e innovativo deve essere rivolta principalmente alla raccolta differenziata.

La definizione di rifiuti urbani secondo l’articolo 3 lettera a OPSR comprende tutti i rifiuti provenienti dalle economie domestiche. Inoltre, sono considerati rifiuti urbani anche quelli provenienti da amministrazioni pubbliche e imprese (con meno di 2,5 equivalenti a tempo pieno) la cui composizione in termini di contenuto e quantità è paragonabile a quella dei rifiuti domestici (art. 3 lett. a n. 2 e 3 OPSR). La definizione legale include quindi non solo i rifiuti solidi urbani misti e i rifiuti ingombranti, ma anche ad esempio i rifiuti domestici raccolti separatamente.

Attualmente varie frazioni aggiuntive provenienti dalle economie domestiche (plastica, capsule di caffè, mozziconi di sigaretta) vengono raccolte separatamente ai fini della valorizzazione materiale. Anche le frazioni raccolte separatamente devono essere considerate rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 17 lettera c numero 1 OTRif in combinato disposto con l’articolo 3 lettera a OPSR. Possono essere esportati solo se risulta impossibile smaltirli in Svizzera. Tuttavia, sul territorio nazionale mancano le infrastrutture per la valorizzazione materiale di questi rifiuti o le capacità per trattarli tutti sono insufficienti.

Ha tuttavia senso mantenere l’autonomia di smaltimento solo se lo si può garantire con un numero elevato d’impianti o con l’obbligo di mantenere un’infrastruttura pubblica. Se lo smaltimento in Svizzera non è garantito in maniera completa e durevole, l’UFAM dovrebbe assegnare contingenti di esportazione. Tuttavia, l’UFAM non è in grado di censire e valutare le capacità disponibili in un mercato dinamico. Inoltre, una limitazione a livello svizzero potrebbe distorcere il mercato o portare a una situazione di monopolio che ostacolerebbe lo sviluppo di processi innovativi e, infine, renderebbe più difficile il riciclaggio.

Il nuovo articolo 17 lettera c numero 1 precisa che i rifiuti combustibili non raccolti separatamente provenienti dalle economie domestiche e dalle imprese nonché le frazioni da essi ricavate per la valorizzazione energetica devono essere smaltiti, se possibile, in Svizzera. I rifiuti urbani raccolti separatamente a scopo di valorizzazione materiale non rientrano invece nell’articolo 17 lettera c numero 1 e possono essere esportati se, tra l’altro, si dimostra che lo smaltimento è rispettoso dell’ambiente.

La nuova formulazione dell’articolo 17 lettera c numero 1 rinuncia all’uso del termine «rifiuti urbani» secondo l’OPSR, che mira in particolare a disciplinare il finanziamento e le responsabilità. Piuttosto, i tipi di rifiuti interessati dalle restrizioni all’esportazione sono elencati esplicitamente e descritti con maggiore precisione. Ciò migliorerà la comprensione e l’esecuzione e quindi anche la certezza del diritto per gli attori interessati.

L’articolo 17 lettera c numero 2, invece, deve esplicitare con chiarezza che qui si intendono le scorie provenienti da IIRU e non da altri impianti (ad es. impianti di incenerimento dei rifiuti speciali). La formulazione «impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani o altri rifiuti di composizione analoga» è utilizzata per descrivere gli IIRU nell’articolo 31 lettera c OPSR e va quindi utilizzata anche qui.

Inoltre, nell’articolo 23 si intendono effettivamente «rifiuti urbani» ai sensi dell’articolo 3 lettera a OPSR, ossia quei rifiuti che rientrano nel monopolio cantonale di smaltimento. Solo per questi rifiuti potrebbe essere autorizzata la reimportazione delle scorie, poiché la creazione di capacità per lo smaltimento delle scorie provenienti dall’incenerimento dei «rifiuti urbani» è di competenza dei Cantoni (attraverso la pianificazione della gestione dei rifiuti).

4.4 Articolo 17 lettera c numero 4

La formulazione precedente viene integrata con l’espressione «e relative frazioni trattate riciclabili energeticamente» per tenere conto del fatto che da alcuni anni sono disponibili sul mercato impianti che