Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 11 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2025 Rapporto esplicativo

OTRif

Il vigente articolo 17 lettera d numero 2 OTRif consente l’esportazione di scorie dell’incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti urbani importati per le quali è stata richiesta la ripresa nella domanda d’importazione. Tuttavia, spesso nella prassi non sono solo i rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 3 lettera a OPSR a essere importati per la valorizzazione termica negli IIRU, ma anche i rifiuti misti combustibili delle imprese o i residui di rifiuti urbani raccolti separatamente.

Il numero 2 dell’articolo 17 lettera d è modificato in modo tale che anche le scorie derivanti dall’incenerimento di rifiuti combustibili non raccolti separatamente di imprese importati o dall’incenerimento di residui della selezione dei rifiuti urbani raccolti separatamente possano essere esportate per il deposito.

4.7 Articolo 17 lettera d capoverso 2bis

Come menzionato nel capitolo 4.6, spesso nella prassi non sono solo i rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 3 lettera a OPSR a essere importati per la valorizzazione termica negli IIRU, ma anche altri rifiuti, come in questo caso i rifiuti edili combustibili non selezionati o i residui risultanti dalla selezione di tali rifiuti.

All’articolo 17 lettera d viene aggiunto un numero 2bis, in modo tale che anche le scorie derivanti dall’incenerimento di rifiuti edili importati, combustibili e non selezionati o dall’incenerimento di residui della selezione di tali rifiuti possano essere esportate per il deposito.

4.8 Articolo 17 lettera d capoverso 4

In tedesco il termine «Abraum» nell’espressione «Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial» (in italiano «materiale di scavo e di sgombero») deriva da una versione precedente dell’ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (RS 814.610.1). Oggi in tedesco si utilizza esclusivamente l’espressione «Aushub- und Ausbruchmaterial», il termine «Abraum» è stato stralciato. In italiano l’espressione «materiale di scavo e di sgombero» resta invariata. La modifica non comporta ripercussioni sull’esecuzione.

4.9 Articolo 29 capoverso 1

I rifiuti possono attraversare la Svizzera solo se il transito è stato notificato all’UFAM e se quest’ultimo non lo ha vietato entro 30 giorni dalla conferma di ricezione del modulo di notifica da parte dell’autorità competente del Paese importatore. Il periodo di elaborazione dell’UFAM sarà ridotto a 5 giorni. Da un lato, ciò evita inutili tempi di attesa per le imprese coinvolte e, dall’altro, consente all’UFAM di continuare a vietare il transito se sospetta che lo smaltimento possa mettere in pericolo l’ambiente o che stia avvenendo un traffico non autorizzato.

4.10 Articolo 36a

Conformemente all’articolo 5 della Convenzione di Basilea, le Parti contraenti designano un’autorità competente per lo svolgimento delle procedure di autorizzazione. Il nuovo articolo 36a menziona ora esplicitamente l’UFAM.