Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 11 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2025 Rapporto esplicativo
OTRif
consentono di selezionare i rifiuti non raccolti separatamente. Come già indicato nel capitolo 4.3, al massimo il 20 per cento dell’input (ad es. metalli, carta, cartone o legno) viene separato per la valorizzazione materiale; il resto è destinato alla valorizzazione energetica. La Svizzera dispone di una capacità sufficiente per smaltire questi residui misti combustibili provenienti dalla selezione (v. anche cap. 4.3).
4.5 Articolo 17 lettera c numero 5
Questo capoverso disciplinerà i rifiuti biogeni raccolti separatamente dalle economie domestiche e i rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di giardini e parchi da parte di imprese (esclusi i rifiuti di legno).
Come per i rifiuti non raccolti separatamente provenienti dalle economie domestiche e dalle imprese, i rifiuti biogeni raccolti separatamente dalle economie domestiche e i rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di giardini e parchi da parte di imprese (rifiuti verdi) sono rifiuti di massa difficili da stoccare. Occorre smaltirli in Svizzera secondo i principi stabiliti al punto 4.2 per concretizzare l’articolo 30 capoverso 3 LPAmb.
In base all’attuale formulazione dell’articolo 17 lettera c numero 1, l’esportazione di rifiuti biogeni domestici raccolti separatamente è consentita solo in misura alquanto limitata, dato che si tratta di rifiuti urbani ai sensi dell’OPSR. È invece consentita l’esportazione di rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di giardini e parchi da parte di imprese (erba tagliata o foglie miste a parti potate, rami e ramoscelli). Tuttavia, la differenziazione in base all’origine è difficile sotto il profilo della comunicazione e dell’esecuzione. I due tipi di rifiuti non presentano pressoché differenze in termini di composizione.
Secondo i dati a disposizione dell’UFAM, ogni anno l’orticoltura produce in totale circa 330 000 tonnellate (dati 2019) di rifiuti verdi, di cui 6 200 tonnellate (dati 2022) vengono esportate, ossia una quota pari al 2 per cento.
In Svizzera esistono oltre 300 impianti per il compostaggio e la fermentazione dei rifiuti biogeni. Si può quindi ipotizzare che a livello svizzero sia disponibile una capacità sufficiente per il trattamento dei rifiuti verdi provenienti sia dalle economie domestiche che dalle imprese a condizioni economiche. Secondo il nuovo articolo 17 lettera c numero 4, i rifiuti biogeni raccolti separatamente provenienti dalle economie domestiche e i rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione di giardini e parchi da parte delle imprese devono essere smaltiti principalmente in Svizzera. L’elevato numero di impianti disponibili in Svizzera e la piccola quantità supplementare continuano a rendere possibile la concorrenza sul mercato dello smaltimento. I detentori dei rifiuti continuano a disporre di sufficienti e ragionevoli possibilità di smaltimento.
La modifica alla disposizione relativa all’esportazione di legname di scarto non ha alcun effetto. Circa il 95 per cento dei rifiuti di legno esportati è destinato alla valorizzazione materiale, in quanto in Svizzera solo pochi impianti utilizzano il legname di scarto per produrre materiali a base di legno. Le misure di politica energetica della Svizzera e dei Paesi limitrofi, nonché la determinazione dei prezzi da parte degli operatori del mercato, hanno portato da anni a un calo delle esportazioni di rifiuti di legno destinati alla valorizzazione energetica, che oggi ammontano a meno del 2,5 per cento. Ciò significa che solo circa 20 000 delle 850 000 tonnellate di rifiuti di legno prodotti in Svizzera vengono destinati a valorizzazione termica all’estero (dati 2021).
L’esportazione di rifiuti biogeni da imprese che contengono sottoprodotti di origine animale è regolata dall’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn; RS 916.441.22) e dalle ordinanze concernenti l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (RS 916.443.11, RS 916.443.10) e non è quindi interessata da questa disposizione.
4.6 Articolo 17 lettera d capoverso 2
La Svizzera deve essere il più possibile autosufficiente anche per quanto riguarda la messa a disposizione di infrastrutture per il deposito di rifiuti nelle discariche. Salvo poche eccezioni, l’esportazione di rifiuti destinati al deposito in discarica non è ammessa. La pianificazione dei volumi di discarica necessari rientra nelle competenze cantonali.