Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/25: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2025 · 11 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2025 Rapporto esplicativo
OTRif
2 Punti essenziali del progetto
Il progetto contiene le seguenti proposte di modifica.
• Nelle deroghe all’obbligo di autorizzazione per le imprese di smaltimento in Svizzera, il termine
«pile» è sostituito da «pile portatili» per tenere conto del fatto che oggi non solo le pile al piombo, bensì anche ad esempio quelle al litio sono installate nei veicoli e smaltite (art. 8 cpv. 2 lett. e).
• Viene creata una base legale per l’autorizzazione all’esportazione di materiale di scavo e di
sgombero non inquinato da parte dei Cantoni nella regione di confine (art. 15 cpv. 1bis).
• Il termine «rifiuti urbani» è sostituito dalla denominazione concreta dei tipi di rifiuto. In tal modo,
si precisano e aggiornano le restrizioni all’esportazione. La modifica tiene conto dell’interpretazione del termine «rifiuti urbani» consolidata negli ultimi anni, dell’ulteriore sviluppo delle raccolte differenziate e dei nuovi impianti di selezione di rifiuti misti (art. 17 lett. c n. 1 e 4).
• La formulazione «rifiuti biogeni raccolti separatamente dalle economie domestiche come pure
rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di giardini e parchi da parte delle imprese; sono fatti salvi i rifiuti di legno» viene inserita per eliminare la disparità di trattamento di questi rifiuti provenienti dalle economie domestiche e dalle imprese per quanto concerne l’esportazione (art. 17 lett. c n. 5).
• La descrizione dei rifiuti importati ai fini della valorizzazione energetica in impianti di inceneri-
mento dei rifiuti urbani (IIRU) e poi riesportati e delle loro scorie deve essere adattata alla prassi e ampliata (art. 17 lett. d n. 2 e 2bis).
• Concerne solo il tedesco: il termine «Abraum» non è più utilizzato e può essere stralciato (art.
17 lett. d n. 4).
• Viene abbreviata la procedura di tacito consenso per il transito di rifiuti attraverso la Svizzera
(art. 29 cpv. 1).
• L’UFAM è designato esplicitamente come autorità competente e ufficio di contatto per la Con-
venzione di Basilea (art. 36a).