Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/37: Revisione parziale dell’ordinanza del DFI concernente le formazioni, gli aggiornamenti e le attività permesse in materia di radioprotezione · 14 pagine

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Tabella 2, competenze «Padroneggiare i principi della gestione dei feriti, in particolare gestirne l’afflusso massiccio dopo un incidente o un’emergenza radiologici», «Organizzare preventivamente le procedure e i contenuti della comunicazione in caso di incidente o di emergenza» nonché «Definire e applicare provvedimenti di prevenzione degli incidenti e delle emergenze»

Attraverso le attività degli ambiti d’applicazione, le competenze devono essere presenti non soltanto in caso di incidente ma anche in caso di emergenza. Le competenze vengono quindi completate con il termine «emergenza».

Tabella 2, competenza «Declassare materiali o aree in conformità alla legge secondo gli art. 83 e 106 ORaP o i valori stabiliti dal Consiglio federale in una situazione di esposizione di emergenza»

In una situazione di esposizione di emergenza, i criteri della misurazione di declassamento possono discostarsi dagli articoli 83 e 106 ORaP per tenere conto della situazione di emergenza e proteggere comunque la salute della popolazione e l’ambiente. In una situazione di emergenza, Il Consiglio federale è autorizzato ad adeguare i criteri della misurazione di declassamento per tenere conto delle condizioni e dei rischi specifici. La competenza «Declassare materiali o aree in conformità alla legge secondo gli art. 83 e 106 ORaP» viene completata con l’aggiunta «o i valori stabiliti dal Consiglio federale in una situazione di esposizione di emergenza» per poter continuare a garantire la sicurezza in caso di emergenza.

Tabella 2, competenza «Organizzare la gestione amministrativa delle persone e delle forze di intervento professionalmente esposte a radiazioni, analizzarne la dosimetria individuale e adottare i provvedimenti eventualmente necessari»

Le forze d’intervento non sono persone professionalmente esposte a radiazioni e pertanto non indossano di norma alcun dosimetro. Tuttavia, poiché possono esservi esposte durante gli interventi, è necessario organizzare e disciplinare la gestione amministrativa di queste persone, l’analisi della dosimetria individuale e i provvedimenti di dosimetria eventualmente necessari. La competenza viene pertanto completata con «Forze d’intervento».

Tabella 2, competenza «Conoscere gli strumenti elettronici (p. es. la presentazione elettronica della situazione PES)»

In caso di incidente o di emergenza si ricorre agli strumenti elettronici della Centrale nazionale d’allarme CENAL. In questo contesto è rilevante per gli ambiti d’applicazione da N 1 a N 5 ottenere la necessaria competenza nell’impiego di questi strumenti.

Tabella 2, competenza «Organizzare preventivamente le procedure e i contenuti della comunicazione in caso di incidente»

La competenza viene ulteriormente precisata attraverso l’aggiunta del termine «emergenza».

Tabella 3, numero raccomandato di unità didattiche di un corso, N 2

Con un aumento delle unità didattiche di 16 unità di 45 minuti, si tiene conto della funzione N 2 e si garantiscono conoscenze specialistiche più elevate in caso di emergenza rispetto agli altri ambiti d’applicazione. Incrementando il numero di unità didattiche si assicura inoltre una formazione come responsabile della radioprotezione nel settore della direzione degli interventi adeguata al livello.

Tabella 3, numero raccomandato di unità didattiche di un corso, N 3

Come responsabile della radioprotezione nel settore della formazione e dell’istruzione delle forze di intervento e delle persone mobilitate, 16 unità didattiche di 45 minuti non sono sufficienti. Per assolvere questa funzione di formazione, le conoscenze specialistiche devono essere più elevate rispetto a quelle dei livelli da formare (N 4–N 6). Il numero di unità didattiche viene aumentato quindi di 8 unità.

Tabella 3, numero raccomandato di unità didattiche di un corso, N 4

Poiché per le forze d’intervento le conoscenze specialistiche disponibili non devono corrispondere a quelle dell’ambito N 2, il numero raccomandato di unità didattiche viene ridotto di 8 unità. Anche con un numero inferiore di unità è possibile assicurare una formazione adeguata al livello come forze d’intervento specializzate in radioprotezione.