Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/37: Revisione parziale dell’ordinanza del DFI concernente le formazioni, gli aggiornamenti e le attività permesse in materia di radioprotezione · 14 pagine
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1.3 Ripercussioni
Confederazione e Cantoni
L’applicazione delle nuove disposizioni avviene nel quadro dell’attività di rilascio delle licenze e di vigilanza dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) secondo l’articolo 180 ORaP. Gli adeguamenti dell’ordinanza sulla formazione in radioprotezione non hanno ripercussioni né sulla Confederazione né sui Cantoni.
Titolari di licenze
Le attività nel settore della radioprotezione possono essere svolte soltanto se è stata conclusa una formazione riconosciuta in radioprotezione con esame finale. Secondo l’articolo 173 lettera a ORaP, i titolari di licenze sono responsabili affinché le persone di cui all’articolo 172 che esercitano attività nel settore della radioprotezione concludano una formazione riconosciuta con esame finale (art. 174 ORaP). Attualmente in sala operatoria le categorie professionali esercitano le loro attività senza una corrispondente formazione. Al momento questa formazione non può essere svolta poiché queste categorie professionali non sono contemplate nell’ordinanza sulla formazione in radioprotezione. In collaborazione con alcuni dei più grandi ospedali si è cercata una soluzione che potesse essere attuata senza un onere elevato. Per la nuova formazione MP 15A ci si è basati sulla formazione MP 15 già esistente con una portata di 16 unità didattiche di 45 minuti di teoria e pratica e 8 unità didattiche per il necessario lavoro scritto. Con l’implementazione della formazione MP 15A della portata di 10 unità didattiche di 45 minuti si è ora trovata una soluzione praticabile. Per soddisfare i requisiti di legge, in futuro i titolari di licenze dovranno assicurare che il personale di sala operatoria che esegue attività nel settore della radioprotezione disponga della necessaria formazione in materia.
Istituzioni di formazione e di aggiornamento
Gli adeguamenti dell’ordinanza sulla formazione in radioprotezione, come per esempio la modifica della portata delle formazioni per le emergenze, richiedono da parte di alcune istituzioni di formazione una rielaborazione del programma di formazione o un aggiornamento dei piani didattici e dei materiali dei corsi esistenti. Questa rielaborazione necessita di tempo e risorse. Pertanto, per l’attuazione degli adeguamenti, è stata inserita nell’ordinanza una disposizione transitoria. Le formazioni e gli aggiornamenti già riconosciuti non necessitano di un ulteriore riconoscimento in quanto resta valido quello vigente.
Gli adeguamenti del certificato di aggiornamento non hanno ripercussioni rilevanti sui fornitori dell’aggiornamento.
Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM)
L’integrazione delle attività permesse dell’ambito d’applicazione MA 3 «Giustificazione, impiego e refertazione di applicazioni terapeutiche e diagnostiche con sorgenti radioattive non sigillate nella medicina nucleare nonché di applicazioni di tomografia computerizzata senza mezzo di contrasto per la correzione dell’attenuazione e la diagnostica di localizzazione» e l’adeguamento dell’elenco dei titoli di medico specialista nell’ambito d’applicazione MA 6 avvengono sulla base delle modifiche già apportate dall’ISFM nei corrispondenti programmi di perfezionamento di medico specialista in medicina nucleare e nell’attestato di capacità «Radiografie in ambito di dose debole e media (CMPR)». Le modifiche non hanno alcuna ripercussione sull’ISFM.
Settore degli impianti nucleari
Formazione K 1
Con l’adeguamento e l’inasprimento dei requisiti per la formazione K 1 si nega l’accesso alla formazione alle persone titolari di un bachelor, il che può portare a un numero più ridotto di periti in radioprotezione per impianti nucleari.