Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/37: Revisione parziale dell’ordinanza del DFI concernente le formazioni, gli aggiornamenti e le attività permesse in materia di radioprotezione · 14 pagine

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Formazioni K 8 e K 3

L’introduzione dell’ambito d’applicazione K 8 come categoria entry level consente di reagire alla carenza di specialisti nell’ambito d’applicazione K 3 «Specialista in radioprotezione».

2 Commento ai singoli articoli e agli allegati

2.1 Articoli 1–16 Art. 1 Oggetto ed esclusione dal campo d’applicazione (cpv. 2 lett. e)

L'introduzione del termine «esclusivamente» specifica il campo di applicazione dell'allegato 5. Le persone che devono manipolare radiazioni ionizzanti esclusivamente in caso di incidente o di situazione di emergenza devono seguire almeno una formazione conforme all'allegato 5. Una formazione conforme all'allegato 5 fornisce alle persone interessate le conoscenze e le competenze necessarie per proteggersi e proteggere gli altri dai rischi legati alle radiazioni. La frase introduttiva del presente allegato elenca le organizzazioni e i gruppi di persone che potrebbero intervenire in caso di incidente o di emergenza.

È possibile che le persone che lavorano nelle organizzazioni menzionate nella frase introduttiva siano già esposte a radiazioni ionizzanti nel contesto della loro attività professionale. Se queste persone possono intervenire in caso di incidente o di emergenza, non hanno bisogno di ulteriore formazione per le attività N 1-N 4. Si tratta ad esempio di esperti dell'organizzazione di emergenza dell'IFSN. La ragione di questa regolamentazione è che queste persone hanno già acquisito le conoscenze necessarie nel contesto della loro formazione in radioprotezione e le mantengono aggiornate attraverso esercitazioni regolari.

Spetta alle organizzazioni interessate assicurarsi che queste formazioni in radioprotezione soddisfino almeno i requisiti dell'allegato 5 e che siano riconosciute da un'autorità di riconoscimento conformemente all'art. 180 ORaP. In caso di dubbi sulla competenza, le autorità di riconoscimento si consultano.

Art. 3 Corsi di aggiornamento (cpv. 4 lett. a, d ed e) L’adeguamento alla lettera a concerne soltanto una correzione della traduzione del testo francese.

Le integrazioni con la designazione del fornitore dell’aggiornamento e il numero di unità didattiche del corso di aggiornamento (lett. d ed e) completano l’attestato di partecipazione, al fine di migliorare e semplificare la documentazione nella pratica.

Art. 4 Riconoscimento di corsi di formazione e aggiornamento e di formazioni e aggiornamenti individuali (rubrica nonché cpv. 2)

La rubrica e il capoverso 2 vengono completati con il termine «aggiornamento» per poter garantire il necessario riconoscimento di aggiornamenti individuali e corsi di aggiornamento.

Art. 9 Certificato di formazione o di aggiornamento (rubrica nonché cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. d, f e g e cpv. 2)

La rubrica e i capoversi 1 e 2 concretizzano e precisano il termine «certificato», che si riferisce ora sia al «certificato di formazione» sia al «certificato di aggiornamento».

Il capoverso 1 disciplina i dati che deve contenere un certificato di formazione o di aggiornamento, e viene completato con ulteriori dati. Alla lettera d si rinuncia al luogo di attinenza (per gli stranieri: cittadinanza e luogo di nascita), in quanto nella banca dati dei periti gestita dall’UFSP di cui all’arti-

colo 179 ORaP non viene registrato nessuno di questi dati della persona che ha concluso un ciclo di formazione e di aggiornamento in radioprotezione. Il capoverso 1 viene completato inoltre con la designazione del fornitore della formazione o dell’aggiornamento (lett. f) e con il numero di unità didattiche del ciclo di aggiornamento (lett. g).