Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/37: Revisione parziale dell’ordinanza del DFI concernente le formazioni, gli aggiornamenti e le attività permesse in materia di radioprotezione · 14 pagine
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I certificati di un aggiornamento riconosciuto necessitano, così come le formazioni riconosciute, di un termine di conservazione. Pertanto nel capoverso 2 l’obbligo di conservazione dei dati di cui al capoverso 1 è stato esteso anche alle istituzioni di aggiornamento.
Art. 12 Compiti e attribuzioni delle autorità di riconoscimento (cpv. 2)
Poiché non in ogni formazione si verifica necessariamente un'esposizione e un accumulo di dose, non è necessario che le autorità di riconoscimento stabiliscano la dose di radiazione ammessa per ogni corso. Si introduce pertanto una formulazione potestativa.
Art. 15 Disposizioni transitorie (cpv. 1 e 2)
Le modifiche all'ordinanza sulla formazione in radioprotezione richiedono una revisione del programma formativo o un aggiornamento dei programmi e del materiale didattico esistente. Per consentire ai centri formativi di apportare le necessarie modifiche, l'articolo 15, capoverso 1, è stato emendato e i centri stessi sono tenuti a presentare i documenti adeguati all'autorità competente per il riconoscimento entro un anno dall'entrata in vigore dell'ordinanza. I corsi già riconosciuti manterranno la loro validità.
Il capoverso 2 specifica che i vari diplomi di formazione e aggiornamento in radioprotezione ottenuti in conformità alla legislazione precedente manterranno la loro validità.
2.2 Allegati 1–5
2.2.1 Allegati 1–5 Tabelle 2 e 4
Per motivi di spazio, le designazioni concrete degli ambiti d’applicazione del numero di professione vengono eliminate. Nelle tabelle 2 e 4 di tutti gli allegati continuano a essere elencati soltanto i numeri di professione.
Tabelle 3
Per una migliore leggibilità, le tabelle 3 vengono convertite in tutti gli allegati in formato verticale.
2.2.2 Allegato 1: Attività nel settore medico per medici, dentisti, chiropratici e veterinari Tabella 1, attività permesse, MA 3
Il programma di perfezionamento per medici specialisti in medicina nucleare è stato ampliato con la competenza in radioprotezione riguardante le «applicazioni di tomografia computerizzata senza mezzo di contrasto per la correzione dell’attenuazione e la diagnostica di localizzazione». Le attività permesse di questo ambito d’applicazione vengono adattate agli adeguamenti del programma di perfezionamento integrando l’attività permessa «Giustificazione, impiego e refertazione di applicazioni terapeutiche e diagnostiche con sorgenti radioattive non sigillate nella medicina nucleare» con le «applicazioni di tomografia computerizzata senza mezzo di contrasto per la correzione dell’attenuazione e la diagnostica di localizzazione».
Tabella 1, ambito d’applicazione MA 5 (chirurgia oro-maxillo-facciale, medicina intensiva e neurologia)
Secondo le indicazioni delle associazioni specialistiche e degli istituti medici, i medici specialisti in possesso dei titoli di perfezionamento in «chirurgia oro-maxillo-facciale», «medicina intensiva» e «neurologia» svolgono attività nell’ambito d’applicazione MA 5. Affinché possano continuare a svolgerle, i titoli di perfezionamento menzionati vengono inseriti nuovamente nell’ambito d’applicazione MA 5.
Tabella 1, ambito d’applicazione MA 6, Formazione necessaria/periodo di pratica
L’attestato di capacità «Radiografie in ambito di dose debole e media (CMPR)» può essere conseguito da tutti i medici in possesso del titolo di medico specialista o di medico generico. Pertanto l’esplicita menzione di singoli titoli di medico specialista non è più necessaria. L’ambito d’applicazione viene rinominato di conseguenza.