Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/37: Revisione parziale dell’ordinanza del DFI concernente le formazioni, gli aggiornamenti e le attività permesse in materia di radioprotezione · 14 pagine

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Tabella 1, ambito d’applicazione MA 11

Dall’entrata in vigore dell’ordinanza sulla radioprotezione il 1° gennaio 2018, i medici invianti devono mettere a disposizione del medico che esegue le applicazioni le informazioni complete riguardanti l’indicazione clinica (esame medico da cui risulta il parere sull’eventuale impiego di radiazioni ionizzanti). Con l’introduzione di questo livello di giustificazione, i medici invianti – sebbene non eseguano in prima persona esami o terapie con radiazioni ionizzanti – assumono un ruolo importante nella radioprotezione. In tal senso, l’ordinanza sulla formazione in radioprotezione sancisce anche per questi medici un obbligo di aggiornamento.

I medici menzionati nell’ambito d’applicazione MA 11 vengono definiti in modo più preciso con «Tutti i medici che eseguono le applicazioni e tutti i medici invianti», allo scopo di formulare in maniera più chiara l’obbligo di aggiornamento. Questo chiarimento è di natura puramente redazionale e non concerne adeguamenti di contenuto.

Tabella 1, attività permesse, MA 12, MA 13 e MA 16

Questa modifica è di natura puramente redazionale e non concerne adeguamenti di contenuto. Concerne soltanto il testo tedesco.

2.2.3 Allegato 2: Attività nel settore delle professioni mediche (esclusi medici, dentisti, chiropratici e veterinari) e commercio nel settore medico Tabella 1, attività permesse, MP 4

L’applicazione di radiazioni ionizzanti sull’essere umano con l’aiuto di impianti radioscopici è consentita esclusivamente alle categorie professionali in possesso della formazione corrispondente. Fra queste rientrano i medici specialisti dell’ambito d’applicazione MA 5 nonché i tecnici di radiologia medica diplomati SSS/SUP (MP 4, 5 e 6). Finora le attività permesse dell’ambito d’applicazione MP 4 concernenti l’applicazione sull’uomo di impianti radioscopici erano limitate all’ambito di dose medio e debole. Per permettere un’attuazione più vicina alla pratica dell’applicazione sull’uomo di impianti radioscopici, questa limitazione viene eliminata nelle attività permesse della tabella 1. Questa modifica si ripercuote anche sugli ambiti d’applicazione MP 5 e 6, che rimandano all’ambito MP 4.

Tabella 1, attività permesse, MP 7

Il conseguimento dell’attestato federale di capacità AFC come assistente di studio medico (ASM) costituisce la prova della formazione in radioprotezione necessaria per gli esami in ambito di dose debole. Nelle attività permesse viene ora esplicitamente menzionato l’utilizzo dell’impianto DXA in ambito di dose debole. Sono esclusi tutti gli esami TVD, TC, QCT1, pQCT2.

Tabella 1, attività permesse, MP 8

Le modifiche delle attività permesse dell’ambito d’applicazione MP 8 Assistente di studio medico (ASM) per tecniche radiografiche convenzionali estese in radiologia si basano sulle modifiche nella tabella 1 dell’allegato 2, attività permesse, MP 7.

Tabella 1, attività permesse, MP 9

Svolgendo la formazione in radioprotezione MP 9, l’altro personale medico con formazione di base conclusa nel settore medico (almeno AFC) può acquisire le competenze necessarie in radioprotezione per l’impiego di impianti radiologici per diagnostica in medicina umana in ambito di dose debole. Le modifiche delle attività permesse dell’ambito d’applicazione MP 9 si basano sulle modifiche nella tabella 1 dell’allegato 2, attività permesse, MP 7.

Tabella 1, attività permesse, MP 10 e MP 11

Queste modifiche sono di natura puramente redazionale e non comprendono adeguamenti di contenuto. Concerne soltanto il testo tedesco.

1Tomografia computerizzata quantitativa

2Tomografia computerizzata quantitativa periferica