Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/37: Revisione parziale dell’ordinanza del DFI concernente le formazioni, gli aggiornamenti e le attività permesse in materia di radioprotezione · 14 pagine
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Tabelle 3 e 4, ambito d’applicazione N 5 Forze d’intervento, elenco
L’ambito d’applicazione N 5 si riferisce alle forze d’intervento che all’occorrenza possono essere incaricate per supportare l’ambito d’applicazione N 4. I servizi responsabili (v. tabella 5 dell’ordinanza sulla formazione in radioprotezione) devono stabilire autonomamente per quali categorie professionali i contenuti della radioprotezione devono essere inseriti nella formazione regolare. Non è necessario che tutte le persone di una categoria professionale ricevano una formazione in radioprotezione; piuttosto i servizi responsabili devono decidere quante persone della categoria è opportuno che seguano questo tipo di formazione. Le restanti persone di queste categorie professionali ricevono un’istruzione in caso di incidente o di emergenza conformemente all’ambito d’applicazione N 6. L’esatta portata non è sancita dall’ordinanza sulla formazione in radioprotezione, ma può variare a seconda della categoria professionale in base alla durata e a determinati contenuti, ed essere definita dai servizi responsabili. L’integrazione degli elenchi chiarirà l’attuazione di questa formazione e l’istruzione dell’ambito d’applicazione N 5.
Tabella 4, ambito d’applicazione N 6, spiegazione lett. a
Per una migliore comprensibilità, anche qui è stata inserita la spiegazione della tabella 1.
Tabella 4, ambito d’applicazione N 6, spiegazione lett. b
Per una migliore comprensibilità, la spiegazione è stata completata con ulteriori informazioni.
Tabella 4, ambito d’applicazione N 1
L’adeguamento dei contenuti didattici alle competenze da raggiungere e alle attività permesse assicura che le persone che hanno concluso il ciclo di formazione acquisiscano sia le capacità richieste sia le conoscenze necessarie per adempiere con successo i loro compiti. Gli adeguamenti consentono un’impostazione mirata della formazione. Soprattutto per i temi della fisica delle radiazioni e della misurazione delle radiazioni i livelli di tassonomia vengono ridotti. I temi del comportamento e della comunicazione in caso di incidente e di emergenza hanno una ponderazione maggiore.
Tabella 4, ambito d’applicazione N 6
L’adeguamento dei contenuti dell’istruzione assicura che l’istruzione sia attuabile in caso di emergenza e che le persone mobilitate acquisiscano le conoscenze sufficienti per poter adempiere in modo sicuro i propri compiti originari. Alcuni contenuti dell’istruzione già stabiliti non sono rilevanti per lo svolgimento dei compiti originari come persona mobilitata. Soprattutto per i temi «Comportamento in caso di incidente» e «Deposito di materiale radioattivo» i livelli di tassonomia vengono ridotti. I temi «Schermatura e attenuazione» hanno invece una ponderazione maggiore.
Tabella 4, contenuti didattici, «Comportamento in caso di emergenza; comunicazione»
Oltre al comportamento in caso di incidente, anche la comunicazione in caso di emergenza deve avvenire in maniera strutturata ed essere inserita pertanto come elemento della formazione.
Tabella 4, contenuti didattici, «Conoscenza degli strumenti elettronici (p. es. PES)»
Le competenze da acquisire fungono da guida per selezionare e strutturare i contenuti didattici. In base alla competenza ora introdotta, è necessario trasmettere le conoscenze riguardanti l’utilizzo degli strumenti elettronici come parte integrante della formazione.
Tabella 5: elenco e obblighi dei servizi responsabili per la formazione
La maggior parte delle modifiche è di natura puramente redazionale e non concerne adeguamenti di contenuto. Concerne soltanto il testo tedesco.
Si rinuncia a menzionare singole imprese specifiche. Si utilizza invece la designazione generica dell’organizzazione.
Tabella 5: «Imprese per la lotta contro i danni indiretti, come l’adozione di provvedimenti alla fonte volti a impedire un’ulteriore propagazione della contaminazione alle aree circostanti»
La riga «Imprese per la lotta contro i danni indiretti, come l’adozione di provvedimenti alla fonte volti a impedire un’ulteriore propagazione della contaminazione alle aree circostanti» viene eliminata
dall’elenco. I titolari delle licenze e i periti di queste imprese sono già soggetti all’obbligo in questione oppure fanno parte delle organizzazioni e delle imprese già presenti nell’elenco.