Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/37: Revisione parziale dell’ordinanza del DFI concernente le formazioni, gli aggiornamenti e le attività permesse in materia di radioprotezione · 14 pagine
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Tabella 1, ambiti d’applicazione MP 12 e MP 13
A titolo di precisazione, agli ambiti d’applicazione viene aggiunta la categoria professionale «Assistente di profilassi SSO».
Tabella 1, ambito d’applicazione MP 14
Gli assistenti di studio medico (MP 7) e il personale medico con formazione in radioprotezione in ambito di dose debole (MP 9) hanno la possibilità di lavorare in studi medici in cui sono utilizzati impianti TVD. Queste categorie professionali sono state inserite nell’ambito d’applicazione MP 14 allo scopo di consentire loro di utilizzare tali impianti. Poiché queste categorie hanno già concluso un’ampia formazione in radioprotezione e non eseguono radiografie OPT, non è necessaria una formazione OPT addizionale. Pertanto le attività permesse (OPT e teleradiografia) devono essere adeguate di conseguenza. Per queste categorie professionali le attività permesse vengono ora limitate all’impiego degli impianti TVD.
Per gli assistenti dentali e gli assistenti di profilassi, le attività permesse legate alle OPT e alle eventuali teleradiografie non cambiano. La formazione addizionale (MP 13) per le applicazioni diagnostiche estese (OPT e teleradiografia) è un requisito per partecipare alla formazione TVD, per cui le competenze necessarie per le OPT e le eventuali teleradiografie sono state già acquisite.
Tabella 1, ambito d’applicazione MP 15
Il requisito vigente per partecipare alla formazione MP 15 era limitato esclusivamente alla categoria professionale dei tecnici di sala operatoria diplomati con un attestato di capacità dell’Associazione svizzera degli infermieri. Per garantire un impiego sicuro delle radiazioni ionizzanti in sala operatoria, la formazione è aperta ora a tutti gli infermieri diplomati. L’ambito d’applicazione MP 15 viene adeguato di conseguenza.
Tabella 1, ambito d’applicazione MP 15A
L’obiettivo della revisione totale dell’ordinanza sulla formazione in radioprotezione era di migliorare la formazione in radioprotezione nelle sale operatorie della Svizzera, per cui era stata introdotta una nuova formazione in radioprotezione per tecnici di sala operatoria diplomati (MP 15). Tuttavia, poiché durante le operazioni i tecnici non hanno la possibilità di esercitare queste attività, esse vengono svolte da altre categorie professionali (come p. es. gli infermieri fuori campo). Secondo la vigente ordinanza sulla formazione in radioprotezione, questa categoria non ha però la possibilità di acquisire le competenze necessarie. Per consentirle una formazione in radioprotezione e colmare tale lacuna,
questa categoria viene inserita ora nell’ordinanza sulla formazione in radioprotezione. Grazie alla formazione, le attività già esercitate possono essere ottimizzate, per cui le persone professionalmente esposte a radiazioni che durante le operazioni non possono lasciare la sala operatoria nonché i pazienti vengono protetti meglio dall’applicazione di radiazioni ionizzanti.
Tabella 1, attività permesse, MP 16 e MP 17
Queste modifiche sono di natura puramente redazionale e non comprendono adeguamenti di contenuto. Concerne soltanto il testo tedesco.
Tabella 1, attività permesse, MP 18
Finora per le attività del settore del commercio, della manutenzione e dell’installazione di apparecchi e impianti di medicina nucleare era richiesta un’ulteriore formazione riconosciuta in radioprotezione di due settimane (formazione in radioprotezione I 1). Poiché i contenuti di questa formazione non rispondono alle attività e alle competenze necessarie per eseguire questi compiti, nel panorama formativo viene integrata una formazione mirata di due giorni. Pertanto sia la «formazione necessaria/periodo di pratica» sia le attività permesse vengono adeguate di conseguenza.
Tabella 1, ambito d’applicazione MP 19
Secondo il diritto vigente, per questa categoria professionale sono previste una formazione di base di cinque giorni e una formazione addizionale di due settimane (I 1). Con la presente revisione, si rinuncia alla formazione addizionale poiché la sua durata appare sproporzionata per le attività eseguite.
Tuttavia, in base alle attività svolte, determinati requisiti di formazione devono continuare a essere adempiuti. Pertanto, in collaborazione con l’industria interessata, è stata sviluppata una formazione