Progetto
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine
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implicando con ciò che uno o più indizi statunitensi siano da attribuire al conto.
b) Se nella summenzionata procedura di esame allargata per i conti di valore elevato viene scoperto uno qualsiasi degli indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione, o se cambiano le circostanze in riferimento al conto, implicando con ciò che uno o più indizi statunitensi siano da attribuire al conto, l’istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come conto statunitense oggetto di comunicazione, salvo che si applichi la lettera B paragrafo 4 della presente sezione e una delle eccezioni di cui al paragrafo
menzionato riguardi il conto.
c) Ogni conto privato preesistente, ad eccezione di un conto di deposito di cui alla lettera A paragrafo 4 della presente sezione, che sia stato identificato come conto statunitense oggetto di comunicazione secondo la presente sezione, deve essere trattato come conto statunitense oggetto di comunicazione in tutti gli anni successivi, salvo che il titolare del conto abbia cessato di essere un soggetto statunitense specifico.
E. Ulteriori procedure applicabili ai conti di valore elevato.
1. Se alla data di determinazione un conto privato preesistente è di valore
elevato, per esso l’istituto finanziario svizzero notificante deve concludere la procedura d’esame allargata, descritta alla lettera D della presente sezione,
entro un anno dalla data di determinazione.
2. Se alla data di determinazione un conto privato preesistente non è di valore
elevato ma lo diventa il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di
determinazione o di un qualsiasi anno successivo, per questo conto l’istituto finanziario svizzero notificante deve concludere la procedura di esame
allargata descritta alla lettera D della presente sezione entro sei mesi dal 31 dicembre dell’anno civile nel quale il conto è diventato di valore elevato. Se da questa verifica il conto viene identificato come conto statunitense oggetto di comunicazione, l’istituto finanziario notificante deve notificare ogni anno le informazioni richieste sul conto relativamente all’anno nel quale il conto è stato identificato come conto statunitense oggetto di comunicazione e relativamente agli anni successivi, salvo che il titolare del conto abbia cessato di essere un soggetto statunitense specifico.
3. Quando ha svolto la procedura di esame allargata descritta alla lettera D della
presente sezione per un conto di valore elevato, l’istituto finanziario svizzero notificante non è tenuto a ripeterla, ad eccezione della richiesta al responsabile della clientela di cui alla lettera D paragrafo 4 della presente sezione, che per il conto di valore elevato deve essere presentata ogni anno successivo.
4. Se per un conto di valore elevato le circostanze cambiano in modo tale che
uno o più degli indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della
presente sezione siano attribuibili al conto, l’istituto finanziario svizzero